Trasferirsi in Italia e Aprire Partita IVA

Trasferirsi in Italia e Aprire Partita IVA

quando il Regime Forfettario è applicabile in presenza di ex datori di lavoro esteri

L’applicazione del regime forfettario in Italia è soggetta a diverse condizioni, tra cui la cosiddetta “causa ostativa” per chi esercita attività prevalentemente nei confronti di ex datori di lavoro. Questa norma mira a prevenire abusi e il ricorso improprio a un regime fiscale agevolato attraverso la trasformazione artificiosa di rapporti di lavoro dipendente in attività di lavoro autonomo. In questo articolo esploreremo come questa causa ostativa non si applica, in particolare a chi desidera trasferirsi in Italia e lavorare come autonomo mantenendo l’ex datore di lavoro estero come principale committente.

Una delle cause ostative all’applicazione del regime forfettario si verifica quando una persona fisica svolge la propria attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta. La stessa condizione si applica anche nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, con l’esclusione di coloro che avviano una nuova attività dopo aver svolto un periodo di pratica obbligatorio per l’esercizio di arti o professioni.

L’obiettivo di questa causa ostativa è evitare la trasformazione artificiosa di rapporti di lavoro dipendente in rapporti di lavoro autonomo, con lo scopo di accedere ai benefici fiscali previsti dal regime forfettario.

Non di rado, però, chi intende trasferire la residenza in Italia per avviare un’attività autonoma e aderire al regime forfettario si trova ad avere, almeno inizialmente, come principale committente il proprio ex datore di lavoro estero, con cui aveva un precedente rapporto di lavoro dipendente. Questa situazione solleva il dubbio se si possa applicare la causa ostativa sopra descritta.

La risposta a questo quesito è contenuta nella risposta n. 173 del 2019 dell’Agenzia delle Entrate, formulata a seguito di una richiesta di interpello. Un cittadino italiano, sviluppatore di software, già assunto come dipendente in un Paese estero, desiderava trasferire la residenza fiscale in Italia e aprire una partita IVA in regime forfettario, con l’intenzione di lavorare prevalentemente per il suo ultimo datore di lavoro estero.

Nella sua risposta, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il contribuente può applicare il regime forfettario, purché sia residente in Italia nel periodo d’imposta. La prevalenza dell’attività svolta per l’ex datore di lavoro estero non configura una “trasformazione artificiosa” del rapporto di lavoro dipendente in attività autonoma, poiché manca un collegamento con il territorio italiano relativamente ai redditi da lavoro dipendente percepiti all’estero.

Questa interpretazione dell’Agenzia delle Entrate offre una maggiore chiarezza per chi vuole trasferirsi in Italia e avviare un’attività autonoma, con il supporto dell’ex datore di lavoro estero come committente principale. Sebbene il regime forfettario sia generalmente limitato nei confronti di ex datori di lavoro, il carattere internazionale di alcune situazioni esclude il rischio di un abuso di tale regime. È importante, in ogni caso, verificare sempre i requisiti fiscali con un commercialista, per assicurarsi di poter beneficiare del regime agevolato nel rispetto della normativa vigente.

Per saperne di più puoi sempre contattare un consulente di Fiscoeasy, il Tuo commercialista OnLine, all’indirizzo e-mail [email protected] o utilizzando il modulo contatti del sito www.fiscoeasy.it.

 

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