Il regime forfettario può essere applicato da persone fisiche imprenditori, professionisti o artisti che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi (o percepito compensi), ragguagliati ad anno, non superiori ad € 85.000.
IMPORTANTE: Il limite massimo di € 85.000 deve essere ragguagliato all’anno per chi comincia l’attività nel corso del periodo d’imposta. Le persone che intraprendono l’attività per la prima volta nel corso dell’anno e vogliono godere del nuovo regime forfettario devono, in sede di inizio attività, comunicare di presumere la sussistenza di tutti i requisiti sopra indicati.
I soggetti che adottano il regime forfettario dovranno emettere una fattura senza indicazione dell’IVA e senza applicare la ritenuta d’acconto. Naturalmente non hanno diritto alla detrazione dell’IVA pagata sugli acquisti.
Dal 1° gennaio 2024 tutti i soggetti che applicano il Regime Forfettario hanno l’obbligo di utilizzare la fatturazione elettronica.
È stato confermato, tuttavia, per tutto l’anno 2024, il divieto all’emissione delle Fatture Elettroniche (indipendentemente dal regime fiscale adottato dal contribuente) per certificare le prestazioni sanitarie rese a persone fisiche. Pertanto i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria (medici, psicologi ed altri operatori sanitari), non possono emettere fatture elettroniche, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria ossia le fatture riguardanti prestazioni sanitarie rese a persone fisiche.
Particolare attenzione, nel regime forfettario, va posta nella determinazione del reddito imponibile. Quest’ultimo è determinato applicando un coefficiente di redditività (vedi la seguente tabella) ai ricavi conseguiti (o compensi percepiti). Sul reddito imponibile, al netto dei contributi previdenziali versati, si applica un’imposta fissa pari al 15%.
Settore economico
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Codici Ateco
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Limite massimo dei Ricavi (o compensi)
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Redditività
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Industrie alimentari e bevande
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(10-11)
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€ 85.000
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40%
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Commercio all’ingrosso e al dettaglio
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45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9
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40%
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Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande
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47.81
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40%
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Commercio ambulante di altri prodotti
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47.82 - 47.89
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54%
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Costruzioni ed attività immobiliari
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(41-42-43) - (68)
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86%
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Intermediari del commercio
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46.1
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62%
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Attività dei servizi di alloggio e ristorazione
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(55-56)
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40%
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Attività professionali, scientifiche e tecniche, sanitarie, di istruzioni, servizi finanziari ed assicurativi
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(64-65-66) - (69-70-71-72-73-74-75) - (85) - (86-87-88)
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78%
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Altre attività economiche
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(01-02-03) - (05-06-07-08-09) - (12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33) - (35) - (36-37-38-39) - (49-50-51-52-53) - (58-59-60-61-62-63) - (77-78-79-80-81-82) - (84) - (90-91-92-93) - (94-95-96) - (97-98) - (99)
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67%
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Per esempio un professionista che ha conseguito compensi per € 10.000 e versato nell’anno precedente contributi previdenziali pari ad € 1.000 avrà:
- reddito imponibile pari a € 10.000 * 78% = € 7.800 - 1.000 (contributi previdenziali) = € 6.800
- imposte pari ad € 6.800*15% = € 1.020
Attenzione: nel regime forfettario non è possibile dedurre costi inerenti all’attività imprenditoriale o professionale ma esclusivamente i contributi previdenziali versati. Non è possibile inoltre, se non si hanno altri redditi (per esempio redditi di lavoro dipendenti) detrarre oneri (esempio: spese mediche, fondo pensione, interessi su mutuo prima casa,….) in dichiarazione dei redditi.
Per incentivare le nuove attività imprenditoriali o professionali, per l’anno in cui l'attività è iniziata e per i quattro successivi, l’imposta sostitutiva è ridotta al 5% sempreché vengano rispettati i seguenti requisiti:
a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività altra attività artistica, professionale o d'impresa, anche in forma associata o familiare;
b) l’attività da svolgere non deve costituire, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
c) qualora venga proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi/compensi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore al limite di € 85.000.
Gli ulteriori vantaggi del regime forfettario 2024 sono:
- l’esonero dalla registrazione e tenuta delle scritture contabili (è sempre necessario conservare le fatture emesse e ricevute, numerarle, conservare le eventuali bollette doganali e le certificazioni di corrispettivi e applicare la specifica normativa in caso di operazioni intracomunitarie o in caso di importazione);
- l’esonero dall’applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale (ISA).
Importante: la Legge di Bilancio 2023 ha introdotto una nuova ipotesi di cessazione dal regime di forfettario, che avrà effetto dall’anno in cui si verifica. Qualora i ricavi o compensi percepiti siano superiori ad € 100.000 vi è la fuoriuscita dal regime forfettario nello stesso periodo d’imposta. Pertanto può accadere che:
· il contribuente percepisce ricavi o compensi per un importo compreso fra € 85.001 e € 100.000 e pertanto dovrà cessare l’applicazione del regime forfettario dall’anno successivo;
· il contribuente percepisce ricavi o compensi per un importo superiore ad € 100.000 e quindi dovrà cessare l’applicazione del regime forfettario dall’anno stesso di superamento.
A partire dalla data, in cui avviene l’eventuale superamento dell’importo di € 100.000 di ricavi o compensi, il contribuente è tenuto a versare l’IVA e nell’anno in cui avviene il superamento del predetto importo il reddito del contribuente sarà determinato attraverso l’applicazione dei metodi ordinari e sarà tassato con le aliquote progressive dell’IRPEF.
Chi non può aderire al regime forfettario:
- chi nell’anno precedente ha conseguito ricavi (o percepito compensi), ragguagliati ad anno, superiori ad € 85.000;
- chi nell’anno precedente ha percepito un reddito di lavoro dipendente o assimilato come quello da pensione superiore ad € 30.000. Tale limitazione non è applicabile se il rapporto di lavoro è cessato nel corso dell’anno;
- chi nell’anno precedente ha sostenuto spese per un importo superiore ad € 20.000 per lavoro dipendente anche se riguarda lavoro accessorio di cui al decreto legislativo 276/2003, o se riguarda collaboratori, somme erogate a titolari di borse di studio, contratti a progetto oppure importi erogati sotto forma di utili da associazione in partecipazione.
- le persone fisiche che in relazione all’attività che esercitano devono applicare regimi speciali ai fini IVA o altri regimi forfetari di determinazione del reddito;
- i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo e che producono nel territorio italiano redditi che costituiscono almeno il 75 per cento del reddito complessivamente prodotto;
- i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi
- i soggetti che partecipano a società di persone (società semplici, Snc, SAS), associazioni professionali o imprese familiari;
- i soggetti che detengono partecipazioni di controllo, diretto o indiretto, in Società a responsabilità limitata (S.r.l.) o Associazioni in Partecipazioni le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni;
- i soggetti che esercitano l’attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due anni precedenti ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.
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