Immobili all'estero tassazione

Immobili all'estero tassazione

Secondo la normativa fiscale italiana il possesso dei beni immobili all’estero è soggetto al monitoraggio fiscale e a una specifica tassazione. 

A dover dichiarare ogni anno il possesso di un eventuale immobile all’estero sono le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici. 

In buona sostanza, i contribuenti, fiscalmente residenti in Italia e in possesso di un immobile all’estero, hanno l’obbligo di presentare la dichiarazione annuale dei redditi per mettersi in regola con il Fisco italiano.

I casi sono i seguenti:

1)      Immobili situati all’estero tassati in base a criteri catastali attraverso l’applicazione per esempio di tariffe d’estimo catastale

In questo caso il reddito da dichiarare in Italia coincide con il reddito determinato in base ai criteri catastali esteri al netto delle eventuali spese riconosciute;

2)      Immobili situati all’estero e tassati in base al reddito effettivo derivante dal canone di locazione.

a)      Nell’ eventualità che il reddito da locazione non sia soggetto ad imposizione nello Stato estero il reddito costituito dai canoni di locazione effettivamente percepiti è oggetto di tassazione in Italia ridotto forfettariamente del 15% per i costi sostenuti;

b)      Nel caso in cui il reddito costituito dai canoni di locazione effettivamente percepiti è soggetto ad imposizione nello Stato estero tale reddito, così determinato, sarà oggetto di tassazione anche in Italia senza riduzione forfettaria. Tuttavia è possibile godere del credito d’imposta per le imposte versate nello Stato estero.

 

3)       Immobili situati all’estero non produttivi di reddito

a)   Se gli immobili situati all’estero non sono stati concessi in locazione e se quest’ultimi non sono sottoposti a tassazione nello Stato estero non dovranno essere dichiarati in Italia. In questo caso il contribuente dovrà limitarsi a redigere il quadro RW (monitoraggio fiscale) e a versare l’IVIE.

L’IVIE è un’imposta sui diritti reali sugli immobili detenuti dai contribuenti lontano dai confini italiani. Un’imposta introdotta nel nostro Paese con il Decreto Salva-Italia, convertito nella legge n. 214/2011, ed entrata in vigore a partire dall’anno 2012.

Sono tenuti al versamento dell’imposta:

-i proprietari degli immobili o i titolari dei diritti reali sugli stessi immobili;

-i concessionari, in tutti quei casi di concessioni delle aree demaniali;

-i locatari, per gli immobili concessi in locazione. Nei casi di locazioni, l’obbligo sussiste a partire dal giorno della stipula del contratto e per l’intera valenza contrattuale.

L’imposta sul valore degli immobili situati all’estero è pari allo 1,06% ed è dovuta in proporzione alla quota di possesso e ai mesi dell’anno nei quali si è consumato il relativo possesso. A tal proposito, ricordiamo che il mese in cui il possesso c’è stato per almeno 15 gg. viene conteggiato interamente ai fini del calcolo dell’imposta dovuta.

Per i Paesi dell’UE e per i Paesi appartenenti alla Spazio Economico Europeo (Islanda e Norvegia) il valore da usare per il calcolo è principalmente quello catastale, così come determinato nel Paese in cui l’immobile si trova. Nei casi in cui manca il valore catastale il riferimento per la base di calcolo è il costo risultante dall’atto di acquisto o, in sua assenza, il valore di mercato dell’immobile. 

Per il pagamento dell’imposta vengono applicate le medesime regole previste per l’IRPEF, anche relativamente alle scadenze deli acconti e dei saldi da versare con il Modello F 24. Per dichiarare il valore degli immobili che si trovano all’estero va utilizzato il quadro RW della dichiarazione annuale dei redditi.

Pertanto i contribuenti con residenza fiscale in Italia possessori di beni immobili all’estero devono compilare il quadro RW. Il quadro RW del Modello Redditi Persone Fisiche è riservato al monitoraggio delle attività finanziarie e degli investimenti patrimoniali detenuti all’estero e utile per determinare le imposte patrimoniali:

-sugli immobili detenuti all’estero (IVIE);

-sulle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE).

Il contribuente possessore di un immobile all’estero deve indicarne il valore nel presente quadro e la quota di possesso espressa in percentuale.

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