passaggio al regime forfettario

passaggio al regime forfettario

Passaggio al Regime Forfettario

Rettifica della detrazione IVA

Continuano con gli  approfondimenti di fiscoeasy – commercialista online - su aspetti particolari  del regime forfettario. Quest’oggi approfondiremo il passaggio al regime forfettario da parte di soggetti già titolari di partita iva e che applica il regime ordinario o semplificato.

L’eventuale passaggio al Regime Forfettario , da parte di un soggetto già titolare di partita IVA e che applica il regime ordinario di determinazione dell’IVA (regime contabile ordinario o il regime semplificato), prevede un’operazione di rettifica della detrazione con lo scopo di riversare l’IVA o parte di essa  a suo tempo detratta.

La rettifica della detrazione deve essere eseguita in quanto nel Regime Forfettario tutte le operazioni sono fuori campo IVA per cui nella fattura emessa non si aggiunge mai l’IVA e nel contempo non è possibile detrarre l’IVA pagata al proprio fornitore.

La rettifica IVA, la cui disciplina è contenuta nell’art. 19 – bis2 del DRP 633/72, deve essere eseguita su:

·        i beni non ammortizzabili esistenti al momento del passaggio al Regime Forfettario. Per esempio sulle merci in magazzino (rimanenze al 31 dicembre); in questo caso la rettifica è pari all’intero ammontare dell’IVA detratta sui beni.

·        servizi non ancora oggetto di utilizzo alla data del 31 dicembre; anche in questo caso la rettifica è pari all’intero ammontare dell’IVA detratta sui servizi.

·        beni ammortizzabili (diversi dai fabbricati); in questo caso la rettifica deve essere eseguita solo se il passaggio al regime forfettario si verifica entro i quattro anni successivi all’anno di entrata in funzione del bene ammortizzabile ed è calcolata con riferimento a  tanti quinti  dell'imposta  quanti  sono gli anni mancanti al compimento del quinquennio. Pertanto un “periodo di sorveglianza” di 5 anni.

·        fabbricati; la rettifica deve essere eseguita solo se il passaggio al regime forfettario si verifica entro dieci anni dalla loro entrata in funzione ed è calcolata con riferimento a  tanti decimi   dell'imposta  quanti  sono gli anni mancanti al compimento del decennio. Pertanto un “periodo di sorveglianza” di 10 anni.

La rettifica non deve essere eseguita per i beni che hanno un costo unitario non superiore ad € 516,46 e per i beni che hanno un coefficiente di ammortamento ai fini delle imposte dirette (Irpef) superiore al 25%.

Esempio

Ipotizziamo un soggetto che applica il regime ordinario o semplificato, che applica l’IVA in fattura, detrae l’IVA che paga al fornitore e mensilmente/trimestralmente esegue la liquidazione dell’IVA e la versa allo Stato (regime ordinario di determinazione dell’IVA). Tale soggetto ha comprato un bene ammortizzabile (macchinario) dell’importo di € 10.000 oltre € 2.200 di IVA nell’anno 2021 (anno di entrata in funziona) e decide di optare per il regime forfettario dal 1° gennaio 2023. Dato che nell’anno 2023 saranno passati 2 anni sui 5 del cosiddetto “periodo di sorveglianza” il soggetto dovrà riversare un importo di IVA pari ai 3/5 dell’IVA detratta nel 2021. Pertanto l’IVA che dovrà essere riversata per effetto della rettifica sarà pari ad € 2.200*3/5 = € 1.320

È necessario redigere un documento, da conservare per eventuali verifiche, in cui è indicato il predetto calcolo e viene data evidenza dell’imponibile e dell’IVA dei beni oggetto di rettifica.

L’IVA oggetto di rettifica dovrà essere indicata nella dichiarazione IVA annuale e il versamento dovrà essere eseguito entro il 16 del marzo dell’anno in cui si presenta la dichiarazione. 

 

Maggiori informazioni sul sito www.fiscoeasy.it o chiedi un contatto con un consulente all’indirizzo [email protected] o dal format del sito contatti.

 

Team Fiscoeasy

Commercialista OnLine

 

 


Torna indietro
Cookies Settings