imposta patrimoni esteri

imposta patrimoni esteri

IVIE e IVAFE

Imposta sui Patrimoni Esteri: IVIE e IVAFE

Segue il ciclo degli approfondimenti di fiscoeasy, commercialista on line, questa volta per spiegare l’impatto fiscale sui redditi rivenienti da patrimoni detenuti all’estero . Nella sezione dedicata aglii approfondimenti del portale fiscoeasy, commercialista online, inoltre, puoi trovare argomenti correlati al tema trattato.

A decorrere dal periodo d’imposta 2011, sono state introdotte nel nostro ordinamento l’IVIE (imposta sul valore degli immobili situati all’estero) e l’IVAFE (imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero).

L’IVIE

L’IVIE è un’imposta dello 0,76% sul valore degli immobili all’estero, a qualsiasi uso destinati. A partire dal 1.1.2020 l’imposta non è dovuta dalle sole persone fisiche residenti, ma è dovuta anche:

  • dagli enti non commerciali, tra cui anche i trust e le fondazioni;
  • dalle società semplici e gli enti alle stesse equiparate (ex art. 5 del TUIR).

Il soggetto passivo dell’IVIE è il proprietario dell’immobile cioè il titolare di altro diritto reale, pertanto, devono assolvere l’IVIE:

  • il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso desti nati, compresi quelli strumentali per natura o per destinazione destinati ad attività di impresa o di lavoro autonomo
  • il titolare del diritto reale di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi (e non il titolare della nuda proprietà)
  • il concessionario nel caso di concessione di aree demaniali
  • il locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

Il valore dell’immobile è la somma che si evince dall’atto di acquisto o dai contratti da cui risulta il costo complessivo dell’acquisto di diritti reali diversi dalla proprietà o, in mancanza, il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l'immobile.

Per quanto riguarda gli immobili situati in Paesi appartenenti all'Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo (SEE) che garantiscono uno scambio di informazioni tra Stati, il valore di riferimento è quello catastale come determinato e rivalutato nel Paese in cui l'immobile è situato ai fini dell'assolvimento di imposte di natura patrimoniale o reddituale.

In mancanza del valore catastale, si utilizzerà il costo risultante dall'atto o dal contratto di acquisto e in ultima istanza, se non ci fosse neanche questo, si prenderà in considerazione il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l'immobile.

L’IVAFE

L’IVAFE è un’imposta calcolata nella misura del 2 per mille in proporzione ai giorni di detenzione ed alla quota di possesso sul valore dei prodotti finanziari posseduti all’estero da persone fisiche residenti nel territorio dello Stato.

A partire dall’1.1.2020, la stessa sarà dovuta anche:

  • dagli enti non commerciali, tra cui anche i trust e le fondazioni;
  • dalle società semplici e gli enti alle stesse equiparati (ex art. 5 del TUIR).

L’IVAFE si applica sui prodotti finanziari, i conti correnti ed i libretti di risparmio detenuti all’estero. Il valore dei prodotti finanziari è costituito dal valore di mercato, al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui essi sono posseduti.

Per i conti correnti ed i depositi di risparmio, l’imposta è stata prevista in misura fissa per 34,20 euro per tutti i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti all’estero dalle persone fisiche residenti. Per le persone fisiche, l’imposta in misura fissa non è dovuta qualora il valore medio di giacenza annuo risultante dagli estratti conto e dai libretti sia non superiore a 5.000 euro.

Al fine di uniformare la disciplina IVAFE al prelievo previsto dall’imposta di bollo sui conti correnti ed i prodotti finanziari, si applicala somma di 100 euro per l’IVAFE applicabile sui conti correnti e i libretti di risparmio dei soggetti diversi dalle persone fisiche.

Per quanto riguarda le azioni, le obbligazioni e gli altri titoli o strumenti negoziati in mercati regolamentati si deve prendere in considerazione il valore di quotazione alla data del 31 dicembre di ciascun anno o al termine del periodo di possesso. Per le azioni, obbligazioni e gli altri titoli o strumenti finanziari non negoziati in mercati regolamentati e, comunque, nei casi in cui i prodotti finanziari quotati siano stati esclusi dalla negoziazione si deve fare riferimento al valore nominale o, in mancanza, al valore di rimborso, anche se rideterminato ufficialmente.

Dall’imposta patrimoniale sui prodotti finanziari esteri si deduce, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito di imposta pari all’ammontare dell’eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui sono detenuti. Ricordando sempre che il credito di imposta non può superare l’imposta dovuta in Italia.

Le imposte citate sono liquidate attraverso la compilazione del quadro RW del modello REDDITI. Si ricorda che per il versamento, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi nonché per il contenzioso, relativamente all'imposta sugli immobili esteri, si applicano le disposizioni previste per l'IRPEF.

Sempre all’interno del quadro RW, i bitcoin e le criptovalute devono essere inseriti nella colonna 3 con il codice 14 che oltre alle “Altre attività estere di natura finanziaria” fa rientrare anche le “valute virtuali”.

Per investimenti effettuati su piattaforme di prestiti “peer to peer (P 2 P)”, che sono produttivi di interessi soggetti alla ritenuta a titolo di imposta del 26% deve essere compilato il quadro RW del modello REDDITI PF, utilizzando il codice 14 relativo ad “altre attività estere di natura finanziaria”.

Infine, si ricorda che all’ IVIE e all’IVAFE si applicano le disposizioni dell’Irpef, l’imposta quindi potrà essere anche rateizzata, ma solo per il saldo e la prima rata di acconto, entro un massimo di 6 rate.

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