impatriati beneficio fiscale
Impatriati quando il beneficio Fiscale dura per altri cinque anni
Le importanti agevolazioni legate al regime speciale per lavoratori impatriati possono essere ulteriormente prolungate per un ulteriore quinquennio arrivando a godere per dieci anni di una tassazione agevolata.
In linea generale, per beneficiare della riduzione dell’imponibile, è necessario rispettare le seguenti condizioni:
- trasferire la residenza in Italia;
- non essere stato residente in Italia nei due periodi di imposta antecedenti al trasferimento e impegnarsi a essere residenti in Italia per almeno due anni;
- svolgere l’attività lavorativa prevalentemente in Italia.
In questo caso il reddito di lavoro dipendente (o assimilato) e di lavoro autonomo (e d’impresa) prodotto in Italia per chi rientra dall’estero concorre alla formazione del reddito complessivo per un valore pari al 30 per cento dell’ammontare, percentuale che scende al 10 per cento in caso di residenza in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia. Il beneficio è applicabile per cinque anni a decorrere dal periodo d’imposta in cui il lavoratore impatriato trasferisce la residenza fiscale in Italia.
Tale beneficio è prolungabile per un ulteriore quinquennio, tuttavia in questo caso con una riduzione del reddito nella misura del 50% (rispetto al 70% o addirittura al 90% in caso di residenza in regioni del sud Italia dei primi 5 anni), nei seguenti casi:
1. lavoratori con almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo;
2. lavoratori che diventano proprietari di almeno un immobile residenziale in Italia acquistato successivamente al trasferimento nel nostro Paese o nei dodici mesi precedenti al trasferimento.
Nel primo caso il beneficio è riconosciuto sia se il figlio è nato prima del trasferimento in Italia sia successivamente tuttavia entro la scadenza del primo quinquennio dell’agevolazione. La circolare n. 33/E del 2020 dell’Agenzia delle Entrate precisa che il raggiungimento della maggiore età (o il non essere più fiscalmente a carico), successivamente al rientro in Italia, non determina la perdita dell’agevolazione per l’ulteriore quinquennio. Se il lavoratore impatriato ha almeno tre figli minorenni o a carico godrà per tutto l’ulteriore quinquennio di una percentuale di tassazione dei redditi agevolati prodotti in Italia che si riduce al 10 per cento.
Nel secondo caso la citata circolare precisa che qualora l’immobile residenziale sia acquistato in Italia successivamente al trasferimento esso dovrà avvenire all’interno del primo quinquennio agevolato. Questo darà diritto di godere dell’ulteriore quinquennio di agevolazione. Non è possibile godere dell’agevolazione se l’acquisto riguarda la sola nuda proprietà o il solo diritto di usufrutto in quanto è possibile usufruire dell’ulteriore quinquennio agevolabile solo in caso di acquisto a titolo oneroso dell’intera proprietà dell’immobile per il 100% da parte del lavoratore impatriati. Vi è tuttavia la possibilità di acquistare l’immobile in comproprietà con il coniuge o con i figli.
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