credito d'imposta 2021
Credito d’imposta sugli investimenti 2021
La Legge di Bilancio 2021ha previsto dei crediti d’imposta al fine di incentivare gli investimenti in beni materiali ed immateriali.
Fiscoeasy, commercialista online, ha inteso con questo approfondimento redigere una breve guida sulle opportunità che questa misura offre alle imprese e liberi professionisti.
1. Beni materiali e immateriali non rientranti in “Industria 4.0”
Il credito d’imposta spetta alle imprese e ai professionisti che effettuano investimenti in beni strumentali (materiali ed immateriali) nuovi dal 16 novembre 2020 fino al 31 dicembre 2021.
La scadenza è prorogata al 30 giugno 2022 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di un acconto almeno pari al 20% del costo di acquisto.
Non rientrano tra i beni agevolabili:
· Autoveicoli e automezzi;
· I beni strumentali con un’aliquota di ammortamento inferiore al 6,5%
· Fabbricati e costruzioni
Il credito d’imposta è pari al 10% del costo di acquisto calcolato su un importo massimo di 2 milioni di euro per i beni materiali e di 1 milione di euro per i beni immateriali. Il credito d’imposta è aumentato al 15% per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati al lavoro agile (o smart working).
La misura agevolativa comprende anche i beni strumentali acquisiti medianti contratto di leasing.
Il credito d’imposta scende al 6% sui medesimi investimenti se eseguiti dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022. Anche in questo caso la scadenza è prorogata al 30 giugno 2023 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di un acconto almeno pari al 20% del costo di acquisto.
2. Beni materiali e immateriali rientranti in “Industria 4.0”
Alle imprese (in questo caso non rientrano i professionisti) che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi che rientrano nel programma Industria 4.0 (allegato A della legge n. 232 dell’11/12/2016) dal 16 novembre 2020 fino al 31 dicembre 2021 è riconosciuto un:
· credito d’imposta pari al 50% del costo di acquisto per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
· credito d’imposta pari al 30% del costo di acquisto per la quota di investimenti superiore a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
· credito d’imposta pari al 10% del costo di acquisto per la quota di investimenti superiore a 10 milioni di euro e fino ad un massimo di 20 milioni di euro;
La scadenza è prorogata al 30 giugno 2022 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di un acconto almeno pari al 20% del costo di acquisto.
Il credito d’imposta è previsto anche per gli investimenti eseguiti dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 tuttavia in questo caso la misura agevolativa diminuisce ed è riconosciuta nella seguente misura:
· credito d’imposta pari al 40% del costo di acquisto per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
· credito d’imposta pari al 20% del costo di acquisto per la quota di investimenti superiore a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
· credito d’imposta pari al 10% del costo di acquisto per la quota di investimenti superiore a 10 milioni di euro e fino ad un massimo di 20 milioni di euro;
Anche in questo caso la scadenza è prorogata al 30 giugno 2023 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di un acconto almeno pari al 20% del costo di acquisto.
Sempre nell’ambito del programma Industria 4.0 risultano agevolabili anche gli acquisti di software, elencati nell’ allegato B della legge n. 232 dell’11/12/2016, effettuati da imprese (non rientrano i professionisti) a decorrere dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2022. Il credito d’imposta in questo caso è pari al 20% del costo nel limite massimo di un investimento pari a 1 milione di euro. La scadenza dell’agevolazione è prorogata al 30 giugno 2023 alle stesse condizioni di cui sopra.
3. Modalità di fruizione
Il credito d’imposta è utilizzato in compensazione con il modello F24 in tre quote annuali di pari importo dall’anno:
· di entrata in funzione per gli investimenti in beni materiali o immateriali di cui al paragrafo 1 (beni NO industria 4.0);
· di avvenuta interconnessione per beni materiali e software di cui al paragrafo 2 (beni SI Industria 4.0)
Per i beni strumentali di cui al paragrafo 1 acquistati dal 16 novembre 2020 fino al 31 dicembre 2021 il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale se l’investimento è effettuato da soggetti con ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro.
Le imprese che effettuano investimenti in beni strumentali di cui al paragrafo 2 (Industria 4.0) devono eseguire una comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico (MISE). Modello, contenuto, modalità e termini di invio della comunicazione saranno stabiliti da un apposito decreto direttoriale del MISE.
Inoltre le medesime imprese devono produrre una perizia asseverata da un ingegnere o un perito industriale o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato da cui risulti che i beni possiedono le caratteristiche tecniche previste dagli allegati A e B della legge n. 232 dell’11/12/2016 e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i beni che hanno un costo unitario non superiore ad € 300.000 i documenti precedenti possono essere sostituiti da una dichiarazione del legale rappresentante.
Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile ai fini IRAP e può essere cumulato con altre agevolazioni che abbiano ad oggetti gli stessi costi a condizione che non porti al superamento del costo sostenuto per l’acquisto del bene.
Imprese e professionisti devono (pena la revoca del beneficio) conservare le fatture e gli altri documenti idonei a dimostrare l’effettivo acquisto dei beni oggetto di agevolazione. Le fatture e tutti gli altri documenti devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 1054 a 1058. Pertanto in caso di acquisto, è necessario comunicare al fornitore del bene la richiesta di inserire in uno dei campi descrittivi della fattura elettronica di acquisto l'espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 1054 a 1058 dell'art. 1 della Legge 30 dicembre 2020 , n. 178.
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Team fiscoeasy