Il regime forfettario: operazioni con l’estero
Cosa deve fare un contribuente che applica il regime forfettario quando effettua operazioni con l’estero?
Di seguito e con semplicità illustriamo il comportamento da tenere:
Se cede dei beni ad un’impresa o ad un privato che risiede in un paese che fa parte dell’Unione Europea (UE) si applica la stessa disciplina delle operazioni svolte in Italia. Pertanto il contribuente deve emettere una fattura senza applicazione dell’IVA indicando che l’operazione non costituisce una cessione intracomunitaria e non deve compilare il Modello Intrastat.
Se il contribuente in regime forfettario acquista dei beni da un’impresa residente in un Paese che fa parte della UE:
- fino alla soglia di € 10.000 annui gli acquisti sono assoggettati ad IVA nel Paese di provenienza. Questo significa che il contribuente deve comunicare al proprio fornitore localizzato in un altro Paese UE che la vendita nei suoi confronti deve essere trattata con IVA di quel Paese almeno fino a quando non ha superato la soglia di € 10.000 annui di acquisti;
- se nell’anno precedente il contribuente ha superato la soglia di € 10.000 di acquisti di beni da un’impresa residente in un Paese UE o se il superamento avviene nel corso dell’anno ne consegue l’obbligo di ricevere fatture senza IVA e il contribuente deve procedere alla tradizionale “integrazione” della fattura con l’indicazione dell’aliquota, dell’imposta e all’ assolvimento dell’IVA in Italia. La registrazione della fattura nel registro delle fatture acquisto e vendita determina l’obbligo per il contribuente in regime forfettario di versare l’IVA entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni in quanto non può mai detrarsi l’IVA a credito. In questo caso vi l’obbligo per il contribuente di redigere ed inviare il modello Intrastat.
Se invece il contribuente in regime forfettario esegue una prestazione di servizi “generica” nei confronti di un’impresa residente in un Paese UE o extra UE si applica l’art. 7 ter del DPR 633/732. Questo significa che il contribuente:
- emetterà una fattura senza imposta in quanto la prestazione è fuori campo IVA in Italia indicando in fattura la frase “inversione contabile”;
- se l’impresa o professionista committente risiede in un Paese UE “integrerà” la fattura ed assolverà l’IVA nel suo Paese;
- se la fattura è emessa nei confronti di un’impresa o professionista residente in un Paese UE sarà necessario redigere ed inviare il modello Intrastat.
Nel caso in cui il contribuente in regime forfettario riceve una prestazione di servizi “generica” da un’impresa o professionista residente in un Paese UE riceverà una fattura senza IVA con l’indicazione “inversione contabile” che provvederà ad “integrare” con l’indicazione dell’aliquota, dell’imposta e all’ assolvimento dell’IVA in Italia entro il 16 del mese successivo all’effettuazione dell’operazione. Anche in questo caso il contribuente dovrà redigere il modello intrastat.
Il contribuente in regime forfettario che importa dei beni da un Paese extra UE dovrà pagare normalmente l’IVA in dogana mentre se esegue un esportazione verso un Paese extra UE dovrà applicare le regole ordinarie e quindi emettere una fattura senza IVA ai sensi dell’art. 8 del DPR 633/72. Il contribuente in regime forfettario non potrà mai maturare lo status di “esportatore abituale” e pertanto non potrà mai eseguire acquisti senza applicazione dell’imposta ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. c) e comma 2 del DPR 633/72.
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