Partita IVA e Lavoro Dipendente

 Diversi sono i dubbi legati alla coesistenza tra il reddito di lavoro autonomo e il reddito di lavoro dipendente e, spesso, ci si chiede se le diverse attività possano essere svolte contemporaneamente.

La risposta è relativa e può dipendere sia dagli obblighi contrattuali sottoscritti nel contratto di lavoro sia dal settore, pubblico o privato, in cui si svolge il lavoro subordinato.

 

PARTITA IVA e LAVORO DIPENDENTE SETTORE PRIVATO

Nel caso di lavoratore dipendente nel settore privato, il legislatore non limita l’avvio di una nuova attività autonoma. Tuttavia, prima di procedere con l’apertura della Partita Iva legata all’attività che si vuole svolgere (come professionista, attività imprenditoriale e artigianale, e-commerce, ecc.), è necessario porre l’attenzione su eventuali clausole o limiti sottoscritti, per evitare il licenziamento per giusta causa, aggravato dall’eventuale rimborso dei danni causati al proprio datore di lavoro.

Tra le principali cause che potrebbero, di fatto, impedire o limitare la convivenza tra lavoro autonomo e dipendente, troviamo:

-        patto di non concorrenza, ossia il divieto del lavoratore di svolgere attività concorrenti al datore di lavoro (divieto che potrebbe estendersi anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro, art. 2105 c.c.);

-        obbligo di riservatezza delle informazioni aziendali, ossia il divieto di divulgare e utilizzare notizie aziendali volte a recare pregiudizio al datore di lavoro (divieto che potrebbe estendersi anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro, art. 2105 c.c.);

-        limiti sull’orario di lavoro, poiché l’attività autonoma non deve essere svolta durante le ore in cui si svolge il lavoro subordinato;

-        limiti nell’adesione al regime forfettario per l’attività di lavoro autonomo. Il legislatore, infatti, prevede che per poter aderire al regime di vantaggio, tra gli altri requisiti, non bisogna conseguire nell’anno precedente redditi da lavoro dipendente superiori a 30.000,00 euro lordi.

Oltre ad osservare il patto di non concorrenza e solo dopo aver verificato l’inesistenza di cause ostative presenti nel proprio contratto di lavoro, per favorire un rapporto trasparente, il lavoratore potrebbe informare il proprio datore (non vi è alcun obbligo) circa l’avvio della nuova attività e l’apertura della Partita Iva e potrebbe anche richiedere al datore un’autorizzazione scritta per poter procedere senza alcuna riserva.

 

PARTITA IVA e LAVORO DIPENDENTE SETTORE PUBBLICO

Nel caso di lavoratore dipendente nel settore pubblico, il legislatore prevede la quasi impossibilità di avviare un’attività di lavoro autonomo, in quanto i lavoratori della Pubblica Amministrazione sono vincolati dall’obbligo di esclusività. Oltre a tutti i vincoli già menzionati per il settore privato, infatti, il lavoratore nel settore pubblico è vincolato a svolgere il proprio lavoro dipendente in maniera esclusiva per l’Ente da cui dipende.

Tuttavia, sono previste delle eccezioni:

-        gli insegnanti pubblici, che possono esercitare anche la libera professione (per es. psicologi, avvocati, architetti, ecc.);

-        i dipendenti pubblici assunti con contratto part-time (prestazione non superiore al 50% dell’orario pieno, per un massimo di 18 ore settimanali), che possono integrare l’attività di lavoro autonomo per integrare la totalità delle ore settimanali.

I dipendenti pubblici, invece, sono obbligati a comunicare al proprio Ente la volontà di aprire la Partita Iva e di avviare l’attività e possono procedere solo previa autorizzazione dell’Ente stesso.

L’Amministrazione datrice di lavoro potrà autorizzare l’attività di lavoro autonomo qualora questa non determini un conflitto d’interesse con l’attività pubblica e qualora sia svolta oltre l’orario di servizio, senza recare alcun pregiudizio e interferire l’interesse pubblico.

Secondo la normativa di riferimento (D. Lgs. 165/2001 Testo Unico del Pubblico Impiego), restano incompatibili con il lavoro dell’impiegato pubblico l’esercizio di attività commerciali e industriali, qualsiasi altra forma di lavoro dipendente e l’accettazione di cariche in società costituite a fine di lucro. La violazione dei divieti potrebbe determinare sanzioni disciplinari, fino al licenziamento.

Qualora esistano tutti i requisiti necessari per poter far coesistere l’attività di lavoro autonomo e quella di lavoro dipendente, ciascun reddito percepito sarà indicato in modo distinto nella dichiarazione dei redditi e il reddito da Partita Iva determinerà un’imposta in base al regime fiscale scelto per la propria attività, a seconda che si aderisca al regime forfettario o al regime orinario, ossia in contabilità semplificata.

In caso di regime forfettario, il reddito da lavoro autonomo non si cumula con il redito da lavoro dipendente e sarà separatamente tassato con l’aliquota agevolata del 5% o del 15%.

In caso di regime ordinario, invece, il reddito da lavoro autonomo si cumula con il reddito di lavoro dipendente e contribuirà all’aumento del reddito imponibile IRPEF, con aliquote dal 23% al 43%, in base agli scaglioni di reddito.

 

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a cura di:

Annalisa Centrone

Dottore Commercialista

Team Fiscoeasy

 

 

 


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