Impatriati e Smart Working

Impatriati e Smart Working

Impatriati e smart Working è l’argomento che fiscoeasy, commercialista online, questa settimana intende approfondire a seguito chiarimenti sull’argomento da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Grazie alla risposta ad un nuovo interpello dell’Agenzia delle Entrate (596/2021) torna attuale il tema dell’agevolazione per i rimpatriati che svolgono un lavoro dipendente per conto di società estere, soprattutto perché i benefici fiscali per i lavoratori rimpatriati sono accessibili anche a chi trasferisce la propria residenza in Italia lavorando in smart working per conto di una società straniera.

Attraverso la risposta n. 594 del 16 settembre 2021, l’Agenzia delle entrate chiarisce che il cittadino italiano iscritto all’Aire, dipendente di una società estera, può usufruire del regime speciale per lavoratori “rimpatriati” se rientra in Italia anche se svolge l’attività in modalità smart working per la stessa azienda straniera. Il trattamento agevolato può essere applicato per cinque anni a decorrere dall’anno d’imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza.

In base al “Regime speciale per lavoratori rimpatriati”, a cui fa riferimento il suddetto interpello, il reddito di lavoro dipendente (o assimilato) e di lavoro autonomo (e d’impresa) prodotto in Italia per chi rientra dall’estero concorre alla formazione del reddito complessivo per un valore pari al 30 per cento dell’ammontare, percentuale che scende al 10 per cento in caso di residenza in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia.

In linea generale, per beneficiare della riduzione dell’imponibile, è necessario rispettare le condizioni che seguono:

  • trasferire la residenza in Italia;
  • non essere stato residente in Italia nei due periodi di imposta antecedenti al trasferimento e impegnarsi a essere residenti in Italia per almeno due anni;
  • svolgere l’attività lavorativa prevalentemente in Italia.

In particolare il legislatore ha introdotto un'estensione temporale del beneficio fiscale ad ulteriori cinque periodi di imposta, con tassazione nella misura del 50 per cento del reddito imponibile, in presenza di specifici requisiti quali, alternativamente:

  • l'avere almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo;

oppure

  • l'acquisto di un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia direttamente da parte del lavoratore oppure da parte del coniuge, del convivente o dei figli, anche in comproprietà. Tale ultima ipotesi deve realizzarsi “successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento”.

 Come sempre il Team di Fiscoeasy, commercialista OnLine, rimane a disposizione per  eventuali approfondimenti sull’argomento. I quesiti dovranno essere indirizzati all’indirizzo di posta elettronica info@fiscoeasy.it . Fiscoeasy, commercialista online, inoltre, grazie alla sua piattaforma digitale – www.fiscoeasy.it – è in grado di seguire la Tua contabilità online, le tue buste paga, l’apertura della partita iva, la tua dichiarazione dei redditi. Fiscoeasy  offre agli utenti i benefici di un servizio classico di contabilità e consulenza fiscale , senza essere costretti a muoversi dalla propria sede, pur conservando la professionalità ed il tradizionale rapporto di fiducia con il proprio commercialista. 

Team Fiscoeasy

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