Il Professionista in REGIME FORFETTARIO

Come funziona il Regime forfettario per i professionisti

 

Il regime forfettario rappresenta oggi l’unico regime agevolato in Italia.

Con l’obiettivo di incentivare l’apertura di attività professionali e commerciali di piccole dimensioni, tale regime prevede vantaggi fiscali, contabili e contributivi per i liberi professionisti o per gli imprenditori individuali, sia in sede di apertura di Partita Iva, sia in caso di attività già avviata, qualora sussistano i requisiti per accedervi.

Il regime forfettario è stato introdotto dal legislatore con la Legge n. 190/2014, modificata nel corso degli anni fino alla Legge di Bilancio 2023 (L. n. 197/2022), che ha apportato ulteriori modifiche, riepilogate nel seguente articolo “Regime forfettario 2023” .

 

Come si emette una fattura in regime forfettario?

 

Trattandosi di un regime agevolato, chi vi aderisce non è obbligato alla tenuta delle scritture contabili; permane, però, l’obbligo di conservazione e numerazione delle fatture emesse.

 Il professionista, nell’intestazione della fattura, deve inserire tutti i suoi dati anagrafici, compreso il numero di Partita Iva e tutti i dati del proprio cliente, con relativa Partita Iva se trattasi di soggetto passivo, ricordando di inserire anche il Codice Univoco in caso di fattura nel formato elettronico.

Su ciascuna fattura deve comparire il numero progressivo annuale, la data di emissione e la descrizione del servizio prestato specificandone le unità prestate, il prezzo unitario e la natura dell’IVA N2.2, corrispondente a operazioni che non sono soggette ad IVA.

Nell’elaborazione della fattura, che sia elettronica o meno, il professionista che adotta il regime forfettario è tenuto, infatti, ad inserire anche la seguente dicitura:

Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014, e articolo 1, commi da 111 a 113, della Legge n. 208/2015, e s.m. – Regime forfetario’.

In questo modo i clienti potranno essere informati sul regime fiscale adottato che non prevede l’applicazione né dell’IVA, né della ritenuta d’acconto.

Oltre al prezzo della prestazione del servizio, in fattura deve essere inserito il contributo dovuto alla Cassa previdenziale di appartenenza del professionista iscritto ad Albi e Ordini (obbligatorio) oppure la rivalsa del contributo previdenziale INPS 4% alla Gestione Separata (facoltativo).

Infine, trattandosi di fatture in cui l’IVA non è assolta, se l’importo da fatturare supera la soglia di 77,47 euro è necessario applicare un’imposta di bollo di 2,00 euro (art. 6 DPR n.642/72 secondo cui l’imposta di bollo e l’IVA sono alternative tra loro). Si ricorda che l’applicazione di tale imposta è a carico del professionista che emette fattura, salva la possibilità di addebitare al cliente il costo relativo.

 

Quando si versa l’imposta sostitutiva e su che reddito viene calcolata?

 Le date da ricordare sono il 30 giugno (o 31 luglio con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse) e il 30 novembre. Si versano rispettivamente a giugno il saldo dell’anno n per cui si sta elaborando la dichiarazione più il primo acconto (50% del dovuto) e a novembre il secondo acconto (restante 50%) per l’anno n+1 in corso.

I versamenti vengono effettuati utilizzando il Modello F24.

Il reddito complessivo del professionista che adotta il regime forfettario viene determinato in base al criterio di cassa, cioè considerando solo i compensi effettivamente percepiti nel periodo d’imposta n. Il reddito imponibile, poi, è calcolato moltiplicando il reddito complessivo per il coefficiente di redditività previsto a seconda dell’attività esercitata (individuata dal relativo Codice Ateco).

Il reddito complessivo viene, quindi, forfettizzato in quanto il legislatore prevede una riduzione dei costi prestabilita e impedisce, di fatto, la possibilità di dedurne ulteriori (vantaggioso qualora si abbiano costi contenuti).

Al reddito imponibile vengono, quindi, sottratti i contributi previdenziali versati nell’anno n e, infine, viene applicata l’imposta fissa sostitutiva pari al 5% o al 15% a seconda dei casi; l’imposta è definita ‘sostitutiva’ in quanto sostituisce tutte le altre imposte normalmente previste (IRPEF, addizionale regionale e comunale, IRAP).

IMPORTANTE: In caso di apertura di Partita Iva nel corso del periodo d’imposta il limite massimo di compensi percepiti all’anno pari a 85.000,00 euro deve essere ragguagliato ai giorni di effettivo esercizio dell’attività. Per esempio, in caso di apertura della Partita Iva in data 1° settembre, il limite massimo di compensi da conseguire entro l’anno sarà pari a 28.410,00 euro (ottenuto dividendo gli 85.000 euro annui per 365 giorni e moltiplicando il risultato per i giorni di effettiva attività della Partita Iva, nel nostro caso 122 giorni da settembre a dicembre).

 

Caso di un Professionista in Regime Forfettario iscritto alla Gestione Separata.

 Reddito complessivo conseguito nell’anno 2022: 20.000,00 euro

Coefficiente di redditività pari al 78%

Contributi previdenziali versati nell’anno 2022: 4.000,00 euro

Imposta sostitutiva al 5%

 

Dichiarazione 2023 (anno d’imposta 2022)

 

20.000,00*78% =

   15.600,00 €

 

15.600 - 4.000 =

   11.600,00 €

Reddito Imponibile

11.600*5% =

         580,00 €

Imposta sostitutiva per l'anno 2022

da versare il 30.06

 (a cui sottrarre eventuali acconti già versati)

 

All’imposta a saldo per l’anno 2022, si sommano gli acconti (secondo il metodo storico) per l’anno 2023 in corso:

580/2 =

         290,00 €

Primo acconto Imposta sostitutiva

(50% del saldo) da versare il 30.06

580/2 =

         290,00 €

Secondo acconto Imposta sostitutiva

 (50% del saldo) da versare il 30.11

 

I liberi professionisti privi di Cassa e, quindi, obbligati all’iscrizione alla Gestione Separata INPS, in sede di dichiarazione dei redditi sono tenuti anche al versamento del contributo previdenziale, secondo le stesse modalità e scadenze previste per i versamenti dell’imposta sostitutiva (saldo e primo acconto al 30.06 e secondo acconto al 30.11) secondo le aliquote contributive previste.

Riprendendo il nostro esempio e ipotizzando che il professionista non sia iscritto presso altre forme pensionistiche obbligatorie, consideriamo per la Gestione Separata un’aliquota totale pari al 26,23%.

11.600*26,23% =

     3.042,68 €

Saldo Gest. Separata per l'anno 2022 da versare il 30.06 

(a cui sottrarre eventuali acconti già versati)

 I relativi acconti della Gestione Separata si calcolano considerando solo l’80% del contributo dovuto per l’anno n e dividendolo in parti uguali per ciascuna scadenza.

 

(3.042,68*80%)/2 =

     1.217,07 €

Primo Acconto Gest. Separata

da versare il 30.06

(3.042,68*80%)/2 =

     1.217,07 €

Secondo Acconto Gest. Separata

da versare il 30.11

 

 

 

 

 

 Totale versamenti alle due scadenze previste:

 

 

Scad. 30 giugno

Scad. 30 novembre

Imposta Saldo 2022

580,00 €

 

Imposta I Acc. 2023

290,00 €

 

Imposta II Acc. 2023

 

290,00 €

Contributi GS Saldo 2022

3.042,68 €

 

Contributi GS I Acc. 2023

1.217,07 €

 

Contributi GS II Acc. 2023

 

1.217,07 €

 

5.129,75 €

1.507,07 €

 

                                                   (a cui sottrarre eventuali acconti già versati)

Alle stesse scadenze previste, i professionisti iscritti ad Albi e Ordini professionali, invece, nell’anno n+1 pagheranno solo il saldo e gli acconti previsti per l’imposta sostitutiva, salvo comunicare entro la scadenza prevista per ciascuna Cassa l’ammontare del reddito netto derivante dall'attività libero professionale relativa all'anno n. Ciascuna Cassa, poi, provvederà in autonomia all’elaborazione dei contributi da far versare con MAV, Pago PA o Modello F24.

 Per maggiori informazioni vai sul sito www.fiscoeasy.it oppure chiedi un contatto con un consulente di fiscoeasy, commercialista online, all’indirizzo [email protected] o dal format del sito contatti.

 

a cura di:

Annalisa Centrone

Dottore Commercialista

Team Fiscoeasy

 


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