DL Cura Italia sostegno alle imprese
Sostegno alla liquidità di Imprese e lavoratori autonomi
- 1. Fondo solidarietà mutui “prima casa”,
I lavoratori autonomi e i liberi professionisti possono accedere per un periodo di 9 mesi dal 17/03/2020 ai benefici del fondo di solidarietà mutui “prima casa”.
Per poter accedere ai benefici del Fondo e chiedere la sospensione del pagamento delle rate dei mutui “prima casa” i lavoratori autonomi e i liberi professionisti devono:
- autocertificare di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus;
I beneficiari non devono presentare il Modello ISEE.
- 2. Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall’epidemia di COVID-19
Le imprese danneggiate dall’epidemia COVID – 19 possono avvalersi dei seguenti benefici:
- per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;
- per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;
- per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.
Per poter accedere ai predetti benefici l’impresa deve autocertificare di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19
- 3. Fondo di Garanzia PMI
Al fine di contrastare la crisi di liquidità delle imprese viene rafforzato il Fondo di Garanzia per le PMI.
Pertanto per 9 mesi dall’entrata in vigore del Decreto (17/03/2020) è previsto, tra l’altro, che:
- la garanzia del Fondo è gratuita quindi senza il pagamento di commissioni;
- l’importo massimo garantito per ciascuna impresa può arrivare fino ad € 5.000.000;
- per gli interventi di garanzia diretta, la percentuale di copertura è pari all’80 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento per un importo massimo garantito per singola impresa di 1.500.000 euro;
- sono ammissibili alla garanzia del Fondo anche i finanziamenti per operazioni di rinegoziazione del debito purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10 percento dell'importo del debito residuo;
- sono ammissibili alla garanzia del fondo, i nuovi finanziamenti a 18 mesi meno un giorno di importo non superiore a 3 mila euro erogati da banche, intermediari finanziari e concessi a favore di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata.
- le disposizioni del Fondo sono estese anche al settore dell’agricoltura e della pesca attraverso specifiche garanzie rilasciate da ISMEA.
- 4. Imprese del settore agricolo e della pesca
Possibilità di aumentare dal 50 al 70% la percentuale degli anticipi spettanti alle imprese che hanno diritto di accedere ai contributi PAC .
Inoltre per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti dall’emergenza COVID-19 e per assicurare la continuità aziendale delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, viene istituito un Fondo per l’anno 2020 per:
- la copertura totale degli interessi passivi su finanziamenti bancari destinati al capitale circolante e alla ristrutturazione dei debiti;
- per la copertura dei costi sostenuti per interessi maturati negli ultimi due anni su mutui contratti dalle medesime imprese, nonché per l’arresto temporaneo dell’attività di pesca. Con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali saranno definiti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo.
- 5. Sospensione dei canoni per il settore sportivo
Le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le società e associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche, possono sospendere dal 17 marzo 2020 e fino al 31 maggio 2020, i termini per il pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali. I versamenti dei predetti canoni sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.
Team Fiscoeasy.it