Negli ultimi anni, il mondo delle cripto-attività ha stimolato grande curiosità e interesse, ma a lungo, in Italia, la mancanza di disposizioni normative sulla tassazione delle criptoattività ha portato a diverse interpretazioni tra investitori e appassionati, generando incertezza circa la corretta procedura da seguire.
Tuttavia, la Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022), per la prima volta, ha introdotto nell’ordinamento italiano un quadro normativo più chiaro.
Aspetti normativi sulle CRIPTO_ATTIVITA’
Tra gli aspetti principali della nuova riforma fiscale, ci sono i seguenti punti:
1. nuovo concetto di cripto-attività;
2. obbligo per l’investitore persona fisica di dichiarare tutte le cripto-attività detenute;
3. versamento di un’imposta di bollo, pari al 0,2% sul valore delle cripto-attività possedute al 31/12 di ogni anno;
4. versamento di un’imposta sulle cripto-attività, pari al 26%.
Nuovo concetto di cripto-attività
1. Secondo l’art. 1 co. 126 della L. 197/2022 per cripto-attività ‘si intende una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga’.
In tale definizione, quindi, rientra qualsiasi tipologia di asset digitale, come coin, token fungibili (Bitcoin, Ether, ecc.) e NFT (Non-Fungible Token), comunemente chiamati criptovalute.
Inizialmente, le cripto-attività venivano indentificate con le criptovalute; tuttavia, la criptovaluta è una species del più vasto genere delle cripto-attività.
In base alla nuova normativa, inoltre, le cripto-attività rappresentano una nuova categoria di redditi diversi di natura finanziaria (quadro RT in dichiarazione dei redditi), ovvero una forma di profitto non conseguita attraverso l’esercizio di arti e professioni o attività commerciale.
Obbligo per l’investitore persona fisica di dichiarare tutte le cripto-attività detenute;
2. Prima del 2022, con poca probabilità il Fisco italiano poteva venire a conoscenza dei wallet detenuti da ciascun contribuente, a meno che questi non li avesse spontaneamente dichiarati.
Dal 2022, invece, tutti gli operatori di portafogli o conti digitali e servizi exchange sono obbligati a registrarsi ufficialmente come operatori in valute virtuali presso l’OAM (Organismo Agenti e Mediatori), segnando l’inizio di una connessione con l’Agenzia delle Entrate. A seguito dell’iscrizione, gli operatori registrati sono obbligati a inviare trimestralmente all’ente una serie di informazioni riguardanti le loro attività.
Quindi, è obbligatorio che l’operatore, in conseguenza della detenzione di cripto-attività, debba riportarne il valore nel quadro RW della dichiarazione ai fini del monitoraggio fiscale, pena l’applicazione delle sanzioni previste.
Versamento di un’imposta di bollo, pari al 0,2% sul valore delle cripto-attività possedute al 31/12 di ogni anno;
3. Con la Legge di Bilancio 2023, per tutti i soggetti residenti in Italia, è stata introdotta l’imposta di bollo (l’IVCA - Imposta sul valore delle cripto-attività) nella misura proporzionale dello 0,2% sul valore delle cripto-attività detenute alla fine dell’anno.
Tale imposta può essere applicata direttamente dalle piattaforme su cui sono conservate le cripto-attività, nel caso queste siano residenti in Italia, oppure l’imposta può essere versata dal contribuente-operatore in sede di dichiarazione, nel caso in cui le cripto-attività siano conservate attraverso intermediari non residenti.
Versamento di un’imposta sulle cripto-attività, pari al 26%.
4. La manovra fiscale ha confermato la tassazione del 26% su tutti i redditi diversi, tra i quali troviamo quello originato dalle cripto-attività. Nello specifico, l’imposta viene applicata sulle plusvalenze generate dall’aumento del valore delle cripto-attività con la propria operatività, cioè dal momento dell’acquisizione a quello della cessione, e su ‘gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d’imposta’.
Al fine di calcolare correttamente le imposte dovute, è importante documentare il prezzo di acquisto delle cripto-attività, in quanto più è alto rispetto a quello di vendita, meno sarà il reddito generato e, di conseguenza, minore sarà l’imposta da versare. Se, invece, il prezzo di acquisto non è documentato, sarà da considerarsi pari a zero, con relativo aumento dell’imposta, pari al 26% dell’intero valore di vendita.
Infine, la normativa stabilisce che nel caso in cui si realizzino delle minusvalenze superiori a € 2.000, queste potranno essere riportate in dichiarazione dei redditi nei quattro periodi d'imposta successivi.
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a cura di:
Annalisa Centrone
Dottore Commercialista
Team Fiscoeasy