Concordato Preventivo Biennale: tutte le Novità del Decreto Correttivo 2024

Il decreto correttivo, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 05.08.24, introduce significative innovazioni nel contesto del Concordato Preventivo Biennale. Queste modifiche riguardano principalmente i requisiti di ammissione, le cause di esclusione, il trattamento del reddito e i benefici derivanti dall'adesione al concordato, oltre alle nuove disposizioni per la cessazione e la decadenza.:

Concordato Preventivo Biennale : Requisiti per l’adesione

Viene specificato che, per poter aderire al Concordato Preventivo Biennale, è necessario, con riferimento al periodo precedente al biennio concordatario (quindi al 31.12.2023), non avere debiti tributari o contributivi definitivamente accertati superiori a € 5.000. Questo significa che possono comunque accedere al concordato preventivo biennale coloro che hanno debiti tributari o contributivi inferiori a € 5.000 e coloro che hanno debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o rateizzazione.

Concordato Preventivo Biennale: Nuove cause di esclusione

Oltre alle cause di esclusione già previste dalla normativa originaria del Concordato Preventivo Biennale, il decreto correttivo interviene aggiungendo anche:

  • l’aver conseguito nel periodo d’imposta precedente al biennio concordatario (quindi nell’anno 2023) nell’attività d’impresa o professionale redditi esenti o esclusi dalla base imponibile in misura superiore al 40% del reddito d’impresa o professionale. In pratica non possono accedere al concordato preventivo biennale coloro che adottano il “regime speciale degli impatriati” e quello dei docenti o ricercatori rientrati in Italia;
  • coloro che accedono nel 2024 (primo anno del concordato) al regime forfettario;
  • le società che nell’anno 2024 (primo anno del concordato) sono state interessate da un’ operazione di fusione, scissione, conferimento.
  • le società di persone/associazione professionale (studio associato) che nell’anno 2024 (primo anno del concordato) hanno eseguito un cambio nella compagine sociale

Reddito normalizzato

Come noto, sia al reddito rilevante (quello del periodo d’imposta 2023) per calcolare la proposta di reddito concordataria, sia a quest’ultimo, devono essere aggiunte o sottratte le plusvalenze o le minusvalenze, i redditi derivanti da partecipazioni in società di persone o associazioni professionali, e i redditi derivanti da partecipazioni in società di capitali. Nel reddito d’impresa, le perdite degli anni precedenti riducono il reddito oggetto di concordato. Il decreto correttivo interviene prevedendo anche la neutralizzazione delle perdite su crediti.

Benefici del concordato

Il correttivo interviene aumentando gli effetti premiali del concordato, estendendo questi ultimi anche ai fini IVA. Pertanto, al contribuente che decide di aderire alla proposta concordataria, saranno riconosciuti sia il beneficio dell’esenzione del visto di conformità per la compensazione dei crediti IVA o per le istanze di rimborso, sia l’esclusione da accertamenti analitico-induttivi anche ai fini IVA.

Cause di cessazione e di decadenza dal Concordato Preventivo Biennale

Aumentano i casi di cessazione dal concordato preventivo. Rispetto alla normativa originaria il decreto correttivo introduce i seguenti nuovi casi di cessazione:

  • se il contribuente aderisce al regime forfettario
  • in caso di società se vengono eseguite operazione di fusione, scissione, conferimento;
  • in caso di società di persone/associazione professionale (studio associato) se vengono eseguite modifiche della compagine sociale;
  • se il contribuente dichiara nell’anno 2024 o 2025 ricavi/compensi superiori ad € 7.746.835,50
  • per chi adotta il regime contabile forfettario, nell’anno 2024, se dichiara ricavi/compensi di ammontare superiore ad € 150.000.

In caso di decadenza dal concordato preventivo biennale, il decreto correttivo introduce una clausola antielusiva, in base al quale devono comunque essere versate le imposte sul reddito concordato qualora maggiore rispetto a quello effettivamente conseguito

Circostanze eccezionali

Solo in presenza di circostanze eccezionali che determinano una riduzione del reddito effettivo superiore al 30% rispetto a quello concordato, è possibile rinunciare alla proposta accettata. Le circostanze eccezionali sono solo le seguenti:

  • eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza;
  • danni ai locali destinati all'attività d'impresa o di lavoro autonomo, tali da renderli totalmente o parzialmente inagibili e non più idonei all'uso;
  • danni rilevanti alle scorte di magazzino tali da causare la sospensione del ciclo produttivo;
  • l’impossibilità di accedere ai locali di esercizio dell'attività;
  • la sospensione dell'attività, laddove l'unico o principale cliente sia un soggetto il quale, a sua volta, a causa di detti eventi, abbia interrotto l'attività;
  • liquidazione ordinaria, liquidazione coatta amministrativa o giudiziale;
  • cessione in affitto dell'unica azienda;
  • sospensione dell'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di commercio;
  • sospensione dell'esercizio della professione dandone comunicazione all'ordine professionale di appartenenza o agli enti previdenziali e assistenziali o alle casse di competenza

Concordato Preventivo Biennale Acconti per l’anno 2024

In caso di adesione al concordato preventivo e per il solo periodo d’imposta 2024, l’acconto potrà essere versato nelle seguenti modalità:

  • acconto storico: (IRPEF/IRES/Imposta regime forfettario) basato sulle imposte riguardati il periodo d’imposta 2023 ma con una maggiorazione del 10% (3% per chi applica il regime forfettario “start up”) sulla differenza tra il reddito concordato e il reddito dichiarato per l’anno 2023 “normalizzato”; (IRAP) basato sulle imposte riguardati il periodo d’imposta 2023 ma con una maggiorazione del 3% sulla differenza tra il valore della produzione concordato e quello dichiarato per l’anno 2023 “normalizzato”;
  • acconto previsionale: basato sulle imposta riguardanti l’anno 2024 e calcolato sul reddito concordato. Pertanto il secondo acconto è calcolato come differenza fra l’acconto dovuto sul reddito concordato/valore della produzione concordata e quanto già versato con la prima rata di acconto (senza maggiorazione)

 

 

Imposta sostitutiva

Un’importante novità del decreto correttivo è la possibilità, per gli anni 2024 e 2025, di tassare la parte di importo del reddito concordato superiore a quello conseguito nell’anno 2023 con un’imposta sostitutiva delle aliquote IRPEF/IRES (Flat Tax) con le seguenti aliquote:

Imposta sostitutiva

Punteggio ISA del periodo d’imposta 2023

10%

pari o superiore ad 8

12%

pari o superiore a 6 ma inferiore ad 8

15%

inferiore a 6

 

Nel caso di contribuente in regime forfettario le aliquote, sulla parte di importo del reddito concordato eccedente rispetto al reddito del periodo d’imposta 2023, sono le seguenti

Imposta sostitutiva

Regime forfettario adottato

10%

nella generalità dei casi

3%

per chi applica il regime forfettario “start up”

 

 Puoi sempre contattare un consulente di Fiscoeasy per approfondire l’argomento all’indirizzo [email protected].

 

Team Fiscoeasy

Il Tuo commercialista online

www.fiscoeasy.it

 


Torna indietro
Cookies Settings