Bonus-pubblicità-2021

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Bonus Pubblicità 2021

Scade il 31 ottobre 2021 la possibilità di presentare la domanda telematica all’Agenzia delle Entrate per “prenotare” il Bonus Pubblicità (credito d’imposta) sugli investimenti pubblicitari effettuati o da effettuare nel 2021.

Per l’anno 2021 le regole sono le seguenti:

1. Il credito d’imposta è pari al 50% degli investimenti in pubblicità effettuati nel 2021;

2. Il calcolo è eseguito sull’importo degli investimenti in pubblicità effettuati nel 2021.

Imprese, professionisti ed enti non commerciali possono godere di un credito d’imposta pari al 50% delle spese sostenute per investimenti in pubblicità eseguiti su:

• Giornali quotidiani e periodici a diffusione nazionale o locale, pubblicati in edizione cartacea o editi in formato digitale;

• Emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato;

Importante ai fini dell'agevolazione:

• i giornali quotidiani, periodici ed online devono essere iscritti presso il competente Tribunale o Registro degli operatori di comunicazione e devono avere in ogni caso un direttore responsabile;

• le emittenti radiofoniche o televisive locali devono essere iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione ex art. 1, comma 6, lett. a), n. 5), Legge n. 249/97;

NON rientrano nel credito d’imposta le spese pubblicitarie sostenute su portali online, volantini, su social network, su cartelloni, ecc…

NON rientrano altresi gli investimenti per grafica pubblicitaria su cartelloni fisici, volantini cartacei periodici, pubblicità su cartellonistica, pubblicità su vetture o apparecchiature, pubblicità mediante affissioni e display, pubblicità su schermi di sale cinematografiche.

Per poter prenotare il credito d’imposta è necessario inviare apposita istanza telematica all’Agenzia delle Entrate entro il 31 ottobre 2021 indicando gli investimenti in pubblicità effettuati o da effettuare entro il 31.12.2021.

L'effettivo sostenimento delle spese andrà attestato da un soggetto abilitato al rilascio del visto di conformità delle dichiarazioni o da un Revisore legale dei conti pertanto le fatture dovranno essere pagate con modalità tracciabile.

Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione attraverso il modello F24 ed è oggetto di tassazione ai fini delle imposte dirette e sarà attribuito nei limiti delle risorse disponibili, questo significa che nel caso in cui le domande superino le risorse messe a disposizione sarà eseguita una ripartizione in percentuale degli importi a disposizione.

Il modello da compilare ed inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro il 31.10.21 serve solo per “prenotare” il credito d’imposta, mentre successivamente al sostenimento delle spese, si invierà lo stesso modello includendo anche la dichiarazione sostitutiva attestante il sostenimento delle spese. Tale "Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati", con riferimento

agli investimenti effettuati nel 2021, andrà trasmessa all’Agenzia delle Entrate, dall'01.01.2022 al 31.01.2022.

Il credito d'imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione tramite il modello F24 (utilizzando esclusivamente i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate) a decorrere dal 5° giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell'elenco definitivo dei soggetti ammessi al bonus.

Il credito d’imposta è riconosciuto nei limiti del “de minimis” e concorre alla formazione del reddito.

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Team Fiscoeasy


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