criptoattività nuova tassazione

criptoattività nuova tassazione

Criptoattività nuova tassazione

 

La legge di Bilancio 2023 ha colmato un vuoto legislativo riguardante le criptoattività. Viene introdotto nel nostro ordinamento una nuova categoria di redditi diversi posseduta da una persona fisica e derivante dalle plusvalenze o altri proventi da rimborsi o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di criptoattività. Le plusvalenze conseguite in un anno, per essere tassabili, devono essere non inferiori complessivamente ad € 2.000.

La definizione di criptoattività è piuttosto ampia e comprende non solo le criptovalute ma anche gli NFT.

Pertanto eventuali plusvalenze, non inferiori ad € 2.000, derivanti da cessione di criptoattività (per esempio criptovalute: bitcoin, ecc..) devono essere dichiarati in dichiarazione dei redditi e tassati con l’aliquota del 26%. Dalle plusvalenze è possibile sottrarre le minusvalenze e se le quest’ultime sono superiori alle plusvalenze per un importo di € 2.000 l’eccedenza potrà essere riportata in dichiarazione dei redditi negli anni successivi ma non oltre in quarto anno.

La permuta tra criptoattività aventi uguali caratteristiche e funzioni non determina tassazione.

Le criptoattività devono essere indicate nel quadro RW e pertanto vige l’obbligo di monitoraggio da un punto di vista fiscale.

La nuova normativa, inoltre, introduce la possibilità, ai fini della determinazione della plusvalenza/minusvalenza,  per le criptoattività detenute alla data del 01.01.2023, di utilizzare al posto del costo o del valore di acquisto  il valore normale alla predetta data se su tale ultimo valore viene versata un’imposta sostitutiva pari al 14%. Tale imposta sostitutiva deve essere versata entro il 30.06.2023. L’imposta sostitutiva può essere versata anche ratealmente in tre rate annuali  di pari importo a cominciare dal 30.06.2023.

La legge di Bilancio introduce anche una regolarizzazione per coloro che non hanno indicato in passato in dichiarazione dei redditi la detenzione e i redditi derivanti dalle criptoattività entro il 31.12.2021. In questo caso i contribuenti potranno presentare un’istanza di emersione da trasmettere su apposito modello che sarà determinato da un prossimo Provvedimento all’Agenzia delle Entrate.

Tutti coloro che hanno detenuto criptoattività fino alla data del 31.12.2021 senza aver realizzato redditi potranno regolarizzare la loro posizione attraverso la presentazione della predetta istanza e versando per ciascun periodo d’imposta una sanzione pari allo 0,5% del valore delle criptoattività non dichiarate.

Coloro, invece, che hanno realizzato dei redditi derivanti dalla detenzione delle criptoattività potranno regolarizzare la loro posizione inviando l’istanza di emersione all’Agenzia delle Entrate e versando una sanzione pari al 3,5% del valore delle attività detenute alla fine di ciascun periodo d’imposta oltre alla sanzione dello 0,5% del valore delle criptoattività qualora non dichiarate in dichiarazione dei redditi.

A partire dal 2023 è introdotta un’imposta di bollo pari al 2 per mille sul valore delle criptoattività detenute.

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