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Credito d'imposta 2020

Il credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali

 

Per gli investimenti in beni strumentali nuovi eseguiti dal 1° gennaio 2020, è in vigore il nuovo credito d’imposta che ha sostituito il super e iper-ammortamento.

Gli investimenti che godono del nuovo credito d’imposta, sono i seguenti:

  • Beni Materiali Strumentali Nuovi (beni che prima rientravano nell’agevolazione del super ammortamento);
  • Beni Materiali Strumentali Nuovi, che rientrano nel modello Industria 4.0 (beni che prima rientravano nell’agevolazione iper-ammortamento di cui all’Allegato A della Legge di Bilancio 2017);
  • Beni Immateriali Strumentali Nuovi, che rientrano nel modello Industria 4.0 (beni che prima rientravano nell’agevolazione iper-ammortamento beni immateriali di cui all’Allegato B della Legge di Bilancio 2017)

La percentuale del credito d’imposta varia a seconda delle varie tipologie di beni strumentali acquisiti (anche in leasing).

 

Tipologia di investimenti

Limite

Credito d’imposta

Utilizzo

Beni Materiali Strumentali Nuovi che rientravano nel super ammortamento

fino ad euro 2 milioni

6%

5 quote annuali di pari importo

Beni Materiali Strumentali Nuovi di cui all’allegato A) della Legge di Bilancio 2017 che rientravano nell’ iper-ammortamento beni materiali

fino ad euro 2,5 milioni

40%

5 quote annuali di pari importo

oltre euro 2,5 milioni – fino ad euro 10 milioni

20%

Beni Immateriali Strumentali Nuovi di cui all’allegato A) della Legge di Bilancio 2017 che rientravano nell’ iper-ammortamento beni immateriali

fino ad euro 700.000

15%

3 quote annuali di pari importo

 

 

Non tutti i beni strumentali nuovi possono essere oggetto di agevolazione. Infatti sono esclusi i veicoli, i beni strumentali che hanno un coefficiente di ammortamento inferiore a 6,5%, fabbricati, i beni ricompresi nei gruppi V, XVII, XVIII del DM 31.12.88.

Il credito d’imposta deve essere utilizzato in compensazione con il modello F24. Il credito d’imposta:

  • può essere utilizzato dall’anno seguente a quello di entrata in funzione dei beni strumentali o dell’interconnessione per i beni che  rientrano tra quelli elencati nelle Tabella A e B;
  • deve essere diviso in 5 quote annuali di medesimo importo. Le quote sono ridotte a 3 nel caso di acquisizione di beni immateriali di cui all’allegato B annesso alla Legge di Bilancio 2017;
  • è necessaria una comunicazione da eseguire al Ministero dello Sviluppo Economico;
  • non può essere ceduto o trasferito;
  • non è tassato ai fini IRPEF, IRAP ed IRES;
  • può essere cumulato con altre agevolazioni aventi ad oggetto lo stesso bene nei limiti del costo sostenuto per l’acquisizione del bene.

Il nuovo credito d’imposta è in vigore fino al 31.12.2020 tuttavia è possibile godere del maggior termine fino al 30.06.2021 se, entro la fine dell’anno 2020, venga accettato l’ordine di acquisizione del bene strumentale pagando un acconto pari ad almeno il 20% del costo.

 

E’ indispensabile conservare la documentazione che dimostri l’investimento eseguito. Nella fattura e in tutti gli altri documenti è necessario riportare il riferimento alle disposizioni normative che introducono il credito d’imposta.

Per quanto riguarda i beni strumentali materiali ed immateriali di cui alle Tabelle A e B è necessario far redigere una perizia che attesti le caratteristiche tecniche dei bene e l’interconnessione. Tuttavia per i beni il cui costo è inferiore ad € 300.000 è possibile sostituire la perizia con una dichiarazione del legale rappresentante.

 

Nel ringraziarVi per l’attenzione che avete dedicato a questo approfondimento sul “credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali” Vi rimando ai nostri canali di contatto per eventuali approfondimenti o chiarimenti.

 

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Team Fiscoeasy


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