Nuovo inquadramento dei Lavoratori “Sportivi”
Il Decreto Legislativo 36/2021 ha introdotto nuove disposizioni riguardanti l'inquadramento lavorativo dei professionisti che operano nelle Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) e nelle Società Sportive Dilettantistiche (SSD). Secondo tale decreto, i lavoratori devono essere categorizzati obbligatoriamente in una delle seguenti tre modalità:
1) - lavoratori dipendenti
2) - lavoratori autonomi titolari di Partita IVA
3) - collaboratori coordinati e continuativi
È fondamentale notare che esiste un limite massimo settimanale di 24 ore per i collaboratori coordinati e continuativi che svolgono attività nelle ASD/SSD, al fine di evitare la riqualificazione come lavoro subordinato.
Riforma dello Sport, agevolazioni previste per i lavoratori autonomi
Le agevolazioni previste per i lavori autonomi titolari di Partita IVA e i collaboratori coordinati e continuativi sono:
- fino a 5.000,00 euro di compensi: totalmente esente da imposte e da contribuzione alla Gestione Separata dell’INPS;
- da 5.000,00 a 15.000,00 euro di compensi: assogettamento esclusivo alla contribuzione alla Gestione Separata dell’INPS;
- oltre 15.000,00 euro di compensi: assoggettamento sia alla contribuzione Gestione Separata dell’INPS che ad imposta, applicata sola sulla parte che eccede la soglia di esenzione.
È prevista, inoltre, un’agevolazione previdenziale. Fino al 31/12/2027, i contributi INPS versati alla Gestione Separata saranno calcolati applicando le normali aliquote solo sul 50% dell’imponibile contributivo.
I lavoratori sportivi, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o che svolgono prestazioni autonome titolari di Partita IVA, devono iscriversi alla Gestione separata dell’INPS. Per questi lavoratori sportivi, l’aliquota contributiva di base è così stabilita:
- 24%, se risultano assicurati presso altre forme obbligatorie;
- 25%, se non risultano assicurati presso altre forme obbligatorie.
Riforma dello Sport, aspetti fiscali
Per quanto riguarda l'aspetto fiscale, per compensi superiori a 15.000,00 euro si applicheranno gli ordinari scaglioni dell'IRPEF oppure la tassazione sostitutiva prevista dal regime forfettario.
Sono esclusi dall’ambito del lavoro sportivo i soggetti che svolgono:
- prestazioni che ricadono nel campo di una professione la cui abilitazione è rilasciata al di fuori dell’ordinamento sportivo e che prevede l'iscrizione in un apposito albo professionale (esempio: Psicologi, Medici, ecc.)
- mansioni di carattere amministrativo-gestionale;
- mansioni non qualificabili come sportive, come, i giardinieri, gli addetti alle pulizie, i manutentori.
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A cura:
Cesare Sblano
dottore commercialista
Team Fiscoeasy
novembre 2023