AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero)

A.I.R.E.

Anagrafe Italiani Residenti All'Estero

 

COS’È  L’AIRE – Iscrizione

 

Acronimo di Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero, l’A.I.R.E. è un registro istituito con la Legge n. 470 del 1988 e la relativa iscrizione rappresenta un dovere civico del cittadino.

L’iscrizione è gratuita ed è necessaria per usufruire dei servizi forniti dalle Rappresentanze Consolari all’estero, quali per esempio la possibilità di votare per corrispondenza in caso di elezioni politiche o di referendum, la possibilità di ottenere il rilascio di certificati e documenti di identità o di rinnovare la patente di guida.

Entro 90 giorni dal trasferimento della residenza, l’interessato deve procedere con tale iscrizione, compilando per via telematica un apposito modulo di richiesta reperibile nei siti web dell’Ufficio Consolare competente (https://serviziconsolari.esteri.it/ScoFE/index.sco). È importante, poi, verificare la ricevuta di accettazione della domanda effettuata.

CHI DEVE ISCRIVERSI ALL’AIRE

 

Ai sensi della L. 470/1988, sono obbligati ad iscriversi:

-         i cittadini che trasferiscono la propria residenza all’estero per periodi superiori a 12         mesi;

-         i cittadini che già vi risiedono sia perché nati all’estero che per successivo acquisto       della cittadinanza italiana a qualsiasi titolo.

NON sono obbligati ad iscriversi all’AIRE:

 

-         le persone che si recano all’estero per un periodo di tempo inferiore ad un anno;

-         i lavoratori stagionali;

-         i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all’estero;

-         i militari italiani in servizio presso gli uffici e le strutture della NATO dislocate all’estero.

 

Aggiornamento e cancellazione

 

L’iscrizione all’A.I.R.E. comporta la contestuale cancellazione dall’Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) del Comune italiano di provenienza.

È onere dell’interessato aggiornare opportunamente l’A.I.R.E., comunicando all’Ufficio consolare competente eventuali modifiche circa il proprio indirizzo o lo stato civile.

La cancellazione dall’A.I.R.E., invece, si verifica con l’iscrizione nell’Anagrafe di un comune italiano a seguito di rimpatrio, oppure per morte, per irripetibilità presunta o per perdita della cittadinanza italiana.

 

Dichiarazione dei redditi se si è iscritti all’A.I.R.E.

 

L'iscrizione all’A.I.R.E. è una condizione necessaria per determinare la residenza fiscale estera dell’interessato e il regime di tassazione dei suoi redditi.

Tuttavia, affinché tale condizione possa considerarsi soddisfatta è necessario che tale iscrizione sia valida per la maggior parte del periodo d’imposta (almeno 183 giorni all’anno); è importante, quindi, verificare la data della ricevuta di accettazione.

In via generale, secondo la legge italiana, se l’interessato è iscritto all’A.I.R.E. e possiede residenza fiscale estera e solo redditi esteri, non è tenuto a dichiararli in Italia, ma solo nello Stato estero dove li ha percepiti (Stato della fonte).

In caso contrario, chiunque possieda anche redditi prodotti in Italia, anche se residente all’estero ed è iscritto, è tenuto a presentare una dichiarazione anche in Italia.

Potrebbero esserci Paesi la cui normativa fiscale prevede che alcuni redditi debbano essere dichiarati anche in questo Stato. Per questo al fine di evitare le ‘doppie imposizioni’ sui redditi e sul patrimonio dei propri residenti, i diversi Paesi cooperano e regolano la propria potestà impositiva attraverso le Convenzioni internazionali.

In questo modo, ciascun contribuente potrebbe recuperare le imposte estere già versate con un credito d’imposta.

 

Dichiarazione dei redditi se NON si è più iscritti all’A.I.R.E. (IMPATRIATI)

 

Se il cittadino iscritto all’A.I.R.E. rientra in Italia in modo definitivo è tenuto a comunicare il nuovo indirizzo di residenza presso il Comune italiano scelto, che provvederà alla cancellazione dal registro e secondo il principio della world wide taxation (art.3 del TUIR), i soggetti fiscalmente residenti sono tenuti a dichiarare in Italia tutti i redditi percepiti nel periodo di imposta, ovunque essi siano stati percepiti.

In Italia, i soggetti Impatriati possono godere di un regime di tassazione agevolato temporaneo (art. 16, co. 1, Dlgs n. 147/2015), qualora sussistano determinati presupposti.

Tale agevolazione prevede una esenzione del 70% del reddito di lavoro dipendente o assimilato, di lavoro autonomo o di impresa prodotto in Italia (percentuale che sale al 90 per i soggetti che trasferiscono la residenza in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia).

Per maggiori informazioni sulla dichiarazione per Impatriati o con redditi esteri clicca qui

Dichiarazione dei Redditi Persone Fisiche con Redditi esteri e-o Quadro-RW

Ulteriori notizie sono disponibili nella sezione Approfondimenti del sito fiscoeasycommercialista online – o puoi chiedere una consulenza dedicata utilizzando il format contatti .

a cura:

Annalisa Centrone

Dottore Commercialista

Team Fiscoeasy


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