regime-forfettario-2022

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Anche per l’anno 2022 viene confermato il Regime Forfettario che si presenta come un regime fiscale agevolato e indicato soprattutto per coloro che avviano la propria attività professionale o imprenditoriale.

Il regime forfettario può essere applicato da persone fisiche imprenditori, professionisti o artisti che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi (o percepito compensi), ragguagliati ad anno, non superiori ad € 65.000.

Settore economico

Codici Ateco

Limite massimo dei Ricavi (o compensi)

Redditività

Industrie alimentari e bevande

(10-11)

 

 

 

 

€ 65.000

40%

Commercio all’ingrosso e al dettaglio

45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9

40%

Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande

47.81

40%

Commercio ambulante di altri prodotti

47.82 - 47.89

54%

Costruzioni ed attività immobiliari

(41-42-43) - (68)

86%

Intermediari del commercio

46.1

62%

Attività dei servizi di alloggio e ristorazione

(55-56)

40%

Attività professionali, scientifiche e tecniche, sanitarie, di istruzioni, servizi finanziari ed assicurativi

(64-65-66) - (69-70-71-72-73-74-75) - (85) - (86-87-88)

78%

Altre attività economiche

(01-02-03) - (05-06-07-08-09) - (12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33) - (35) - (36-37-38-39) - (49-50-51-52-53) - (58-59-60-61-62-63) - (77-78-79-80-81-82) - (84) - (90-91-92-93) - (94-95-96) - (97-98) - (99)

67%

 

IMPORTANTE: Il limite massimo di € 65.000 deve essere ragguagliato all’anno per chi comincia l’attività nel corso del periodo d’imposta. Le persone che intraprendono l’attività per la prima volta nel corso dell’anno e vogliono godere del nuovo regime forfettario devono, in sede di inizio attività, comunicare di presumere la sussistenza di tutti i requisiti sopra indicati.

I soggetti che adottano il nuovo regime forfettario dovranno emettere una fattura senza indicazione dell’IVA e senza applicare la ritenuta d’acconto. Naturalmente non hanno diritto alla detrazione dell’IVA pagata sugli acquisti.

Il Consiglio Europeo ha approvato la richiesta del Ministero dell’Economia e Finanze italiano all’estensione dell’obbligo della fatturazione elettronica anche ai soggetti in regime forfettario pertanto dal 1° luglio 2022  anche i soggetti che applicano il regime forfettario sono obbligati ad emettere Fatture Elettroniche. Non sono obbligati ad emettere Fatture Elettroniche coloro che nell'anno precedente hanno precepito compensi o ricavi non superiori ad € 25.000. Dal 1° gennaio 2024 tutti i contribuenti in regime forfettario, indipendentemente dai compensi o ricavi dichiarati nell'anno precedente, saranno obbligati all'emissione della Fattura Elettronica.

E’invece stato confermato, per tutto l’anno 2022, il divieto all’emissione delle Fatture Elettroniche (indipendentemente dal regime fiscale adottato dal contribuente) per certificare le prestazioni sanitarie. Infatti i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, non possono emettere fatture elettroniche, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria.

Particolare attenzione, nel regime forfettario, va posta nella determinazione del reddito imponibile. Quest’ultimo è determinato applicando un coefficiente di redditività (vedi precedente tabella) ai ricavi conseguiti (o compensi percepiti). Sul reddito imponibile, al netto dei contributi previdenziali versati, si applica un’imposta fissa pari al 15%.

Per esempio un professionista che ha conseguito compensi per € 10.000 e versato nell’anno precedente contributi previdenziali pari ad € 1.000 avrà:

  • reddito imponibile pari a € 10.000 * 78% = € 7.800 - 1.000 (contributi previdenziali) = € 6.800
  • imposte pari ad € 6.800*15% = € 1.020

 

Attenzione: nel regime forfettario non è possibile dedurre costi inerenti all’attività imprenditoriale o professionale ma esclusivamente i contributi previdenziali versati. Non è possibile inoltre, se non sia hanno altri redditi (per esempio redditi di lavoro dipendenti) detrarre oneri (esempio: spese mediche, fondo pensione, interessi su mutuo prima casa,….) in dichiarazione dei redditi.

Per incentivare le nuove attività imprenditoriali o professionali, per l’anno in cui l'attività è iniziata e per i quattro successivi, l’imposta sostitutiva è ridotta al 5% sempreché vengano rispettati i seguenti requisiti:

a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività altra attività artistica, professionale o d'impresa, anche in forma associata o familiare;

b) l’attività da svolgere non deve costituire, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;

c) qualora venga proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi/compensi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore al limite di € 65.000.

Gli ulteriori vantaggi del regime forfettario sono:

  • l’esonero dalla registrazione e tenuta delle scritture contabili (è sempre necessario conservare le fatture emesse e ricevute, numerarle, conservare le eventuali bollette doganali e le certificazioni di corrispettivi e applicare la specifica normativa in caso di operazioni intracomunitarie o in caso di importazione);
  • l’esonero dall’applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale (ISA).
  • l’esonero dall’emissione delle Fatture Elettroniche tra privati fino a quando, come sopra illustrato, non sarà introdotto nel nostro ordinamento una norma che imporrà l’obbligo di emissione di fatture elettroniche indicando la data di decorrenza.

Chi non può aderire al nuovo regime forfettario:

  • chi nell’anno precedente ha percepito un reddito di lavoro dipendente o assimilato come quello da pensione superiore ad € 30.000. Tale limitazione non è applicabile se il rapporto di lavoro è cessato nel corso dell’anno;
  • chi nell’anno precedente ha sostenuto spese per un importo superiore ad € 20.000 per lavoro dipendente anche se riguarda lavoro accessorio di cui al decreto legislativo 276/2003, o se riguarda collaboratori, somme erogate a titolari di borse di studio, contratti a progetto oppure importi erogati sotto forma di utili da associazione in partecipazione.
  • le persone fisiche che in relazione all’attività che esercitano devono applicare regimi speciali ai fini IVA  o altri regimi forfetari di determinazione del reddito;
  • i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo e che producono nel territorio italiano redditi che costituiscono almeno il 75 per cento del reddito complessivamente prodotto;
  • i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi
  • i soggetti che partecipano a società di persone (società semplici, Snc, SAS), associazioni professionali o imprese familiari;
  • i soggetti che detengono partecipazioni di controllo, diretto o indiretto, in Società a responsabilità limitata (S.r.l.) o Associazioni in Partecipazioni le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni;
  • i soggetti che esercitano l’attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due anni precedenti ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.

 

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Team Fiscoeasy

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