aggiornato a giugno 2026
Cosa deve fare un contribuente che applica il regime forfettario quando effettua operazioni con l’estero?
Regime forfettario: come funzionano le operazioni con l’estero nel 2026
Regime forfettario e operazioni estere: cosa cambia nel 2026
Chi opera in regime forfettario può lavorare con clienti e fornitori UE ed extra UE, ma deve rispettare regole specifiche per fatturazione elettronica, IVA e Intrastat. Dal 2024 la fatturazione elettronica è obbligatoria anche per i forfettari, incluse le operazioni internazionali. Le norme IVA restano quelle ordinarie, ma con limiti e semplificazioni tipiche del regime agevolato.
Fatturazione elettronica nel regime forfettario per operazioni estere
Dal 1° gennaio 2024 tutte le fatture, anche verso soggetti esteri, devono transitare tramite SdI. Le fatture UE ed extra UE devono riportare il corretto codice natura IVA e le diciture previste per operazioni non imponibili o fuori campo IVA. Restano esclusi solo i soggetti che trasmettono dati al Sistema Tessera Sanitaria.
Cessioni di beni verso clienti UE nel regime forfettario
Le vendite di beni verso imprese o privati UE seguono le regole delle operazioni interne. La fattura elettronica è emessa senza IVA, indicando che non si tratta di una cessione intracomunitaria. Il contribuente non compila il modello Intrastat per le cessioni di beni, salvo modifiche future non previste nel 2026.
Esportazioni extra UE nel regime forfettario
Le vendite verso clienti extra UE sono operazioni non imponibili ai sensi dell’art. 8 DPR 633/72. Il forfettario non può maturare lo status di esportatore abituale e non può effettuare acquisti senza IVA tramite dichiarazione d’intento. L’IVA pagata in dogana resta un costo non detraibile.
Acquisti di beni da fornitori UE nel regime forfettario
Fino a 10.000 euro annui: l’IVA si applica nel Paese del fornitore.
- Superata la soglia: l’acquisto diventa intracomunitario e il forfettario integra la fattura con IVA italiana.
- L’IVA integrata è sempre indetraibile.
- Dal 1° ottobre 2025 l’IVA da reverse charge può essere versata trimestralmente.
Servizi resi a clienti esteri nel regime forfettario
Le prestazioni di servizi generiche rese a soggetti passivi UE o extra UE sono fuori campo IVA in Italia secondo l’art. 7-ter DPR 633/72. La fattura elettronica è emessa senza IVA con dicitura “inversione contabile”, se extra UE la fattura è emessa con la dicitura "Operazione non soggetta". Se il cliente è UE, integra lui la fattura nel proprio Stato. In questo caso il forfettario deve presentare l’Intrastat servizi resi.
Servizi ricevuti da fornitori UE nel regime forfettario
Il forfettario riceve fattura senza IVA e deve integrarla con aliquota e imposta italiane, versando l’IVA che resta indetraibile. L’IVA da reverse charge si versa entro il 16 del mese successivo fino al 30 settembre 2025, poi con calendario trimestrale. Per tutti i servizi generici ricevuti da soggetti UE è obbligatorio l’Intrastat servizi acquistati.
Operare con l’estero nel regime forfettario senza rischi
Il regime forfettario consente di lavorare con l’estero senza limitazioni, ma richiede attenzione a fatturazione elettronica, reverse charge, soglie per acquisti UE e obblighi Intrastat. Una gestione corretta evita sanzioni e garantisce la permanenza nel regime agevolato.
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Team Fiscoeasy