Forfettari quando si applica il 5% ?

Forfettari quando si applica il 5% ?

Regime Forfettario quando si applica il 5%?

 

Continua la serie degli approfondimenti sul regime forfettario proposti da fiscoeasy, commercialista online.

Il regime forfettario prevede l’applicazione di un’unica imposta, sul reddito determinato forfettariamente, nella misura del 15%.

Tuttavia per le start up l’aliquota sopra indicata è ulteriormente ridotta. Al fine di incentivare le nuove attività imprenditoriali o professionali, per l’anno in cui l'attività è iniziata e per i quattro successivi, l’imposta sostitutiva è ridotta al 5% sempreché vengano rispettati i seguenti requisiti:

1.      il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività altra attività artisticaprofessionale o d'impresa, anche in forma associata o familiare;

2.      l’attività da svolgere non deve costituire, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;

3.      qualora venga proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi/compensi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore al limite di € 65.000.

Per quanto riguarda il primo requisito il triennio deve riferirsi al calendario gregoriano e non ai periodi d’imposta oppure all’anno solare. Questo vuol dire che se un soggetto intende avviare un’attività nel febbraio 2022 potrà accedere all’agevolazione della più ridotta aliquota al 5% se ha concluso la precedente attività entro gennaio 2019. La causa ostativa si verifica anche quando l’attività sia stata svolta come socio di società di persone o di collaboratore di impresa familiare.

In relazione al secondo requisito lo scopo è quello di incentivare le nuove attività e quindi non le mere prosecuzioni di precedenti attività d’impresa, di lavoro autonomo o dipendente. Pertanto coloro che si limitano ad eseguire il cambio del codice ATECO o la veste giuridica o ancora il cambio di denominazione ma continuano ad esercitare la medesima attività non possono godere dell’agevolazione. Se la “nuova” attività è rivolta alla medesima clientela e prevede le stesse competenze lavorative non potrà godere dell’agevolazione dell’imposizione al 5% perché è rivolta allo stesso mercato di riferimento. La prosecuzione dell’attività precedente potrebbe verificarsi  anche quando il lavoratore dipendente cessi il lavoro per cause indipendenti dalla propria volontà.

La causa ostativa della prosecuzione dell’attività non si verifica quando l’attività precedente è costituita dalla pratica obbligatoria propedeutica all’esercizio di un’arte o professione, oppure quando la precedente attività sia stata caratterizzata da marginalità economica ossia lavoro dipendente (o assimilato) svolto sulla base di contratti a tempo determinato  (o di co.co.co oppure di co.co.pro) per un periodo di tempo non superiore alla metà del triennio.

Si ritiene che l’accesso all’agevolazione sia previsto (sia per il primo che per il secondo requisito) anche per chi abbia svolto nell’anno precedente prestazioni di lavoro occasionali in quanto le stesse costituendo redditi diversi ai sensi dell’art. 67 del TUIR non sono produttivi di reddito di lavoro autonomo o d’impresa.

In relazione al terzo requisito nel caso in cui venga proseguita l’attività svolta in precedenza da un altro soggetto (per esempio donazione o acquisto di attività) bisognerà controllare che nell’anno precedente i ricavi non abbiamo superato € 65.000. Nel caso in cui il trasferimento dell’attività avviene nel corso dell’anno, inoltre, bisognerà sommare i ricavi di colui che ha trasferito l’attività e di colui che sta proseguendo l’attività, relativi all’anno di cessione dell’attività, per la verifica del superamento dell’importo di € 65.000. Nel caso in cui i ricavi superano il citato importo il contribuente dovrà uscire dal regime di favore dall’anno successivo.

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