Contratti a tempo determinato e Decreto Dignità
La Legge di Conversione al c.d. Decreto Dignità ha apportato rilevanti modifiche alla disciplina dei contratti a tempo determinato.
I contratti a tempo determinato possono essere stipulati con un termine di durata non superiore a 24 mesi e solo se in presenza di almeno una delle seguenti causali:
- esigenza di natura temporanea e oggettiva estranea all’attività ordinaria o esigenze derivanti dalla sostituzione di altri lavoratori
- esigenza derivante da incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria.
Solo i contratti a tempo determinato con un termine di durata non superiore a 12 mesi possono essere stipulati senza una causale.
Il Decreto Dignità pone un limite alla successione dei contratti a tempo determinato tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore che non può superare i 24 mesi. Tale limite può essere derogato dalle disposizioni dei contratti collettivi e non si applica alle attività stagionali. L’eventuale superamento del limite di 24 mesi determina la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato dalla data di tale superamento.
Anche i rinnovi e le proroghe dei contratti a tempo determinato soggiacciono a precisi limiti.
Il contratto può essere rinnovato solo in presenza di :
- un’esigenza di natura temporanea e oggettiva estranea all’attività ordinaria o un’esigenza derivante dalla sostituzione di altri lavoratori;
- un’esigenza derivante da incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria.
La proroga del contratto a tempo determinato, invece, può avvenire liberamente nei primi 12 mesi mentre successivamente sarà necessario la presenza di una delle sopra indicate esigenze. La proroga che può avvenire solo quando la durata iniziale è inferiore a 24 mesi può essere eseguita per un massimo di 4 volte. L’eventuale superamento del numero concesso di proroghe determina la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato dalla data di inizio della quinta proroga.
Le disposizioni che derivano dalla nuova disciplina dei contratti a tempo determinato si applicano:
- ai contratti di lavoro stipulati successivamente all’entrata in vigore del Decreto Dignità (14/07/2018);
- ai rinnovi e alle proroghe dei contratti che avvengono dopo la data del 31 ottobre 2018.