Come funziona il VIES ?

Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi intracomunitarie possono avvenire solo tra soggetti passivi Iva in uno degli Stati membri, regolarmente iscritti all’elenco VIES.

 

Il V.I.E.S. (VAT Information Exchange System) è un sistema per lo scambio di informazioni dei soggetti titolari di Partita Iva che esercitano attività d’impresa, arte o professione, nel territorio dello Stato e che intendono effettuare operazioni intracomunitarie, ossia cedere o acquistare beni o servizi da o verso Paesi membri dell'Unione Europea. Titolare di tale motore di ricerca è la Commissione Europea.

L'obbligo di iscrizione all’archivio VIES è stato introdotto dall'art. 27 del decreto-legge n. 78/2010, per adattare l’ordinamento italiano a quanto previsto in sede comunitaria. A fronte dell’abolizione dei controlli fiscali doganali nelle frontiere interne europee, con il VIES le amministrazioni possono, quindi, monitorare i flussi degli scambi intracomunitari e contrastare eventuali irregolarità.

Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi intracomunitarie possono avvenire solo tra soggetti passivi Iva in uno degli Stati membri, regolarmente iscritti all’elenco VIES. Tali operazioni sono non imponibili IVA (ossia non si applica l’IVA) nello Stato del cedente/prestatore che cede il bene o il servizio ad un altro soggetto passivo Iva di un altro Stato membro, che, invece, pagherà l’Iva al momento della ricezione del bene o del servizio.

Pertanto, il VIES consente a ogni soggetto passivo che effettua operazioni commerciali intracomunitarie di verificare in modo semplice che i loro clienti in un altro Paese UE abbiano i requisiti per concludere tale operazione (https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/#/vat-validation) e permette all’amministrazione fiscale di monitorare i dati di tutti i suoi operatori commerciali.

Iscrizione al VIES

Il soggetto passivo può esprimere la volontà di essere iscritto nell’archivio VIES sia al momento di avvio dell’attività che ad attività già avviata.

Nel primo caso, in sede di apertura della Partita Iva, è necessario compilare il campo ‘Operazioni Intracomunitarie’ del quadro I dei modelli AA7 (per i soggetti diversi dalle persone fisiche) o AA9 (per le imprese individuali e i lavoratori autonomi).

Nel secondo caso, invece, è necessario utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediari abilitati, i quali hanno l’obbligo di consegnare al richiedente una copia della ricevuta rilasciata dall’Ufficio.

L'avvenuta iscrizione al VIES ha effetto immediato e può essere riscontrata direttamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Il soggetto passivo può anche comunicare la volontà di essere cancellato da tale archivio VIES, si procede con le stesse modalità previste per l’iscrizione, attraverso l’adeguata comunicazione da inviare tramite i servizi telematici dell’Agenzia.

La cancellazione dal VIES

La cancellazione dal VIES può avvenire anche d’ufficio, a seguito di esito negativo dell’attività di monitoraggio e controllo sulla correttezza dei dati comunicati in sede di iscrizione oppure per mancata presentazione dei Modelli Intrastat per 4 trimestri consecutivi. L’Ufficio, previo invio di apposito avviso, procede all’eliminazione della Partita Iva dal VIES, che ha effetto dal 60° giorno successivo dallo stesso avviso. Tuttavia, tra il ricevimento della comunicazione e la cancellazione, il soggetto interessato può manifestare l’intenzione di voler effettuare operazioni intracomunitarie e conservare l’iscrizione al VIES.

Nel ringraziarVi per l’attenzione che avete dedicato a questo approfondimento sul VIES, Vi rimando ai nostri canali di contatto per eventuali approfondimenti o chiarimenti.Fiscoeasy.it , il tuo commercialista online , è facilmente raggiungibile sul web all’indirizzo www.fiscoeasy.it 

 

a cura:

Annalisa Centrone

Dottore Commercialista

Team Fiscoeasy

 

 

 


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