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Decreto Sostegni

 

Contributi a fondo perduto

 

È riconosciuto un contributo a Fondo Perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA residenti nel territorio dello Stato che svolgono un’attività di impresa oppure un’arte o professione oppure conseguono un reddito agrario.

Condizione

Il contributo spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato (o dei corrispettivi) dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato (o dei corrispettivi) dell’anno 2019. Ai soggetti che hanno attivato la partita iva dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza di tale condizione.

Modalità di calcolo

In presenza della predetta condizione l’ammontare del contributo a fondo perduto sarà pari all’importo ottenuto applicando alla differenza fra l’ammontare medio mensile del fatturato (o dei corrispettivi) dell’anno 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato (o dei corrispettivi) dell’anno 2019 le seguenti percentuali:

60% della perdita media mensile per fatturati inferiori a 100.000 euro

50% per fatturati fra 100.000 e 400.000 euro

40% per fatturati fra 400.000 e 1 milione di euro

30% per fatturati fra 1 e 5 milioni di euro

 20% per fatturati fra 5 e 10 milioni di euro

Esempio:

Un professionista ha conseguito un fatturato di € 65.000 nel 2019 mentre ha conseguito un fatturato di € 30.000 nel 2020.

Media mensile anno 2019 = € 65.000/12 = € 5.416

Media mensile anno 2020 = € 30.000/12 = € 2.500

Differenza fra media mensile 2019 e media mensile 2020:

 € 5.416 (2019) - € 2.500 (2020) = € 2.916

La perdita, rispetto all’anno 2019, è superiore al 30% pertanto è possibile richiedere il contributo.

€ 2.196*60% = € 1.749,99 (contributo a fondo perduto)

Tutti i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019, ai fini del calcolo della media del periodo, considerano i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA.

Per tutti i soggetti, compresi quelli che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2020, l’importo del contributo è riconosciuto per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Il contributo non può mai essere superiore ad euro centocinquantamila.

 

Il contributo non spetta:

ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del Decreto Legge “Sostegni”;

ai soggetti che hanno attivato la Partita IVA dopo l’entrata in vigore del presente decreto – legge;

agli Enti Pubblici e alle società di partecipazione.

 

In alternativa, a scelta irrevocabile del contribuente, il contributo può essere richiesto anche nella forma del credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione presentando il modello F24. Il contributo non è oggetto di tassazione.

 

Modalità di richiesta

I soggetti interessati, al fine di ottenere il contributo, presentano esclusivamente con modalità telematica un’apposita istanza all’Agenzia delle Entrate. L’istanza dovrà essere presentata, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di avvio della proceduta telematica per la presentazione delle domande. 

La modalità con cui presentare l’istanza, il suo contenuto informativo e i termini di presentazione saranno definiti da un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Team Fiscoeasy


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